Reading Time: 4 minutiReazione al fuoco negli uffici: DM 22/02/2006 vs. Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4 Con l’emissione del Codice di Prevenzione Incendi (DM 24/11/21 + RTV V.4 DM 14/02/20) il quadro normativo antincendio per gli uffici si è arricchito rispetto al tradizionale DM 22/02/2006 di un fondamentale riferimento normativo tanto utile quanto complesso. Ad oggi i due riferimenti normativi sono entrambi in vigore ed è possibile scegliere tra uno o l’altro senza possibilità di interpolazione delle norme. Ma, se ci focalizzassimo solo sulla reazione al fuoco, quale normativa antincendio potrebbe essere meno vincolante per la reazione al fuoco negli uffici il DM 22/02/2006 o il Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4? Prendiamo ad esempio un edificio ad uso uffici con 600 persone complessive distribuite su 5 piani fuori terra e con 2 vani scala protetti da 1.200 mm ciascuno. Temi affrontati nel presente articolo: Reazione al fuoco – DM 22/02/2006; Reazione al fuoco – Codice di Prevenzione Incendi; Confronto tra normative antincendio. Reazione al fuoco – DM 22/02/2006 Nell’ipotesi di un edificio con affollamento pari a 600 persone complessive il DM 22/02/2006 degli uffici inquadra l’attività al tipo 4 in riferimento al punto 2 della normativa antincendio. Il punto 5.2 – Reazione al fuoco del DM 22/02/2006 indica quanto segue: 1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al DM 10/03/2005, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal DM 15/03/2005. 2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, è consentito l’impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne mobili, è consentito adottare materiali in classe 1 di reazione al fuoco eccedenti il 50 % della superficie totale a condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento automatico; b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l’installazione di contro- soffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30. 3. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all’articolo 4 del DM 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del DM 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il suddetto decreto è stato abrogato e sostituito dal DM 14/10/2022. 4. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel DM 6 marzo 1992. Reazione al fuoco – Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4 Nell’ipotesi di un edificio ad uso uffici non aperto al pubblico, solitamente, si individua il profilo di Rischio Rvita pari a A2 (tabella G.3-4) dal quale deriva la soluzione progettuale per la reazione al fuoco in base al Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4. Trattandosi di uffici > 300 persone occorre verificare in primo luogo le prescrizioni della RTV V.4 e poi della RTO Punto V.4.4.1 RTV V.4 – Reazione al fuoco: La RTV V.4 nella sezione relativa alla “Reazione al fuoco” riporta che: 1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco. 2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7). Adesso guardiamo cosa dice la RTO in riferimento alle richieste della RTV e quindi al gruppo GM2 o GM3. Se si considera il livello di prestazione III “Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2” come da tabelle seguenti. Confronto tra normative antincendio DM 22/02/2006: Pro e contro Nel decreto è abbastanza vincolante il rispetto del 50% classe 1/0 lungo le vie di esodo.