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Nuovo DM 10 marzo 1998: DM 1 settembre 2021 Decreto Controlli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 il nuovo DM 1 settembre 2021 inerente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta del “Decreto Controlli” ovvero il primo dei tre decreti che progressivamente andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998.

decreto controlli

Contenuti del nuovo DM 10 marzo 1998: DM 1 settembre 2021 Decreto Controlli

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati nel rispetto delle disposizioni.
Il tecnico manutentore, che deve possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza, deve effettuare un percorso di formazione.
Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022, un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nuovo DM 10 marzo 1998: DM 1 settembre 2021 Decreto Controlli

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Allegato I: criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Sorveglianza

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

L’Allegato II è suddiviso in 5 paragrafi:
• Generalità
• Docenti
• Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
• Valutazione dei requisiti
• Procedure amministrative.

Generalità

Nel paragrafo “Generalità” sono fornite indicazioni per il tecnico manutentore qualificato in merito a:

  • Responsabilità;
  • Requisiti in possesso;
  • Ottenimento di attestato a seguito di percorso di formazione erogato da soggetti formatori con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2);
  • valutazione dell’apprendimento (par. 1.4)
  • Esonero dalla frequenza del corso se viene dimostrata l’attività di manutenzione da almeno 3 anni e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.
Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato
sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio.

Docenti

1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di
leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel
settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei
sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e
della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti
devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel
settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio
oggetto della specifica formazione pratica.

Valutazione dei requisiti per la qualifica del tecnico manutentore

La valutazione del candidato “tecnico manutentore qualificato” comprende:
a. l’analisi del “curriculum vitae”
b. una prova scritta per la valutazione delle conoscenze
c. una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative
d. una prova orale eventuale.

Procedure amministrative

La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi ad un’apposita commissione esaminatrice.

Le procedure amministrative sono relative a:
• rilascio della qualifica di tecnico manutentore
• composizione e nomina della commissione esaminatrice
• modalità di presentazione delle istanze
• adempimenti amministrativi.

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