Articoli di Prevenzione Incendi

Articoli di Prevenzione Incendi, normativa antincendio, definizioni antincendio, consulente antincendio

Circolare DCPREV n. 14668 del 10/09/2025

Circolare di chiarimento del 10/09/2025 sulla Nuova Linea Guida VV.F. per Impianti FV – DCPREV n. 14030 del 01/09/2025

Reading Time: < 1 minutoPartiamo dalla circolare di chiarimento di ultima emissione ovvero la Circolare DCPREV n. 14668 del 10/09/2025 recante “Chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Applicazione delle Linee Guida emanate con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025”.

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Nuova Linea Guida VV.F. per Impianti FV - DCPREV n. 14030 del 01/09/2025

Nuova Linea Guida VV.F. per Impianti FV – DCPREV n. 14030 del 01/09/2025. Quali novità emergono? Quali differenze sostanziali sono rilevabili rispetto alla vecchia Linea Guida?

Reading Time: 7 minutiIn questo articolo analizziamo la nuova linea guida DCPREV n. 14030 del 01/09/2025 recante “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati all’interno di attività soggette (o a servizio delle stesse) alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.”

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Nicola Zoeddu_prevenzione incendi edifici misti_GePreV

Progettazione antincendio in edifici residenziali a destinazione mista (abitazioni, uffici e palestre)

Reading Time: 2 minutiQuando un edificio prevalentemente residenziale integra attività ad uso uffici e palestra, emergono interrogativi sulla gestione delle vie di esodo e delle compartimentazioni. Questo articolo esplora le complessità e le strategie per affrontare al meglio tali scenari.

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Progetto antincendio Museo del Novecento a Milano Attività 72.1.C dell’Allegato I del DPR 151/2011.

Reading Time: 2 minutiMuseo del novecento a Milano. Progetto antincendio per edificio tutelato Attività 72.1.C dell’Allegato I del DPR 151/2011. Il progetto antincendio rientra nel progetto del Comune di Milano noto “NOVECENTOPIUCENTO – RICONVERSIONE E ANNESSIONE DELL’EDIFICIO “SECONDO ARENGARIO” AL MUSEO DEL NOVECENTO” ed ha riguardato l’ampliamento del “Museo del Novecento”. In particolare, il progetto riguarda la riconversione e l’annessione dell’edificio prospiciente Piazza Del Duomo e denominato “Secondo Arengario”, al percorso di visita del Museo del Novecento attualmente esistente e denominato “Primo Arengario”.

Progetto antincendio Museo del Novecento a Milano Attività 72.1.C dell’Allegato I del DPR 151/2011. Leggi tutto »

Software di prevenzione incendi GePreV – Progettazione antincendio con software

Reading Time: < 1 minutoSoftware di prevenzione incendi GePreV – Progettazione antincendio con software Con il software di prevenzione incendi GePreV puoi effettuare la progettazione antincendio con un software dedicato pensato, realizzato e testato da professionista antincendio e dedicato a professionisti antincendio e non solo. Vuoi redigere la relazione tecnica di un progetto antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi e tutte le ultime RTV allegate? Vuoi fare una analisi di fattibilità preliminare di un’attività soggetta? Vuoi testare diverse casistiche per lo stesso edificio ed ottenere altrettante strategie antincendio? Ma soprattutto, vuoi svolgere tutto questo in soli 15 minuti?

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Resistenza al fuoco negli uffici: DM 22/02/2006 vs Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4

Reading Time: 4 minutiResistenza al fuoco negli uffici: DM 22/02/2006 vs. Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4 Con l’emissione del Codice di Prevenzione Incendi (DM 24/11/21 + RTV V.4 DM 14/02/20) il quadro normativo antincendio per gli uffici è stato arricchito oltre al tradizionale DM 22/02/2006 di un fondamentale riferimento normativo tanto utile quanto complesso. Ad oggi i due riferimenti normativi sono entrambi in vigore ed è possibile scegliere tra uno o l’altro senza possibilità di interpolazione delle norme. Ma, se ci focalizzassimo solo sulla resistenza al fuoco, quale normativa antincendio potrebbe essere meno vincolante per la resistenza al fuoco negli uffici il DM 22/02/2006 o il Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4? Prendiamo ad esempio un edificio ad uso uffici con 600 persone complessive distribuite su 5 piani fuori terra e con 2 vani scala protetti da 1.200 mm ciascuno. Temi affrontati nel presente articolo: Resistenza al fuoco – DM 22/02/2006; Resistenza al fuoco – Codice di Prevenzione Incendi; Confronto tra normative antincendio. Resistenza al fuoco – DM 22/02/2006 Nell’ipotesi di un edificio con affollamento pari a 600 persone complessive il DM 22/02/2006 degli uffici inquadra l’attività al tipo 4 in riferimento al punto 2 della normativa antincendio. Il punto 5.1 – Resistenza al fuoco del DM 22/02/2006 indica quanto segue: 1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI secondo quanto riportato: – piani interrati: R e REI/EI 90; – edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60; – edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 90; – edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120. 2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico di incendio. 3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all’uopo emanate nonché quanto stabilito dalla presente regola tecnica. 4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in conformità al DM 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998). Resistenza al fuoco – Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4 Nell’ipotesi di un edificio ad uso uffici non aperto al pubblico, solitamente, si individua il profilo di Rischio Rvita pari a A2 (tabella G.3-4) dal quale deriva la soluzione progettuale per la misura antincendio S.2 – Resistenza al fuoco in base al Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4. Trattandosi di uffici > 300 persone occorre verificare in primo luogo le prescrizioni della RTV V.4 e poi della RTO. Ipotizzando la presenza di 600 persone con edificio di altezza antincendio compresa tra 12 metri e 24 metri, si classifica l’attività al tipo OB (in base al numero di occupanti) e HB (in relazione alla massima quota dei piani) in riferimento al punto V.4.2 della RTV V.4. Punto V.4.4.2 RTV V.4 – Resistenza al fuoco: La RTV V.4 nella sezione relativa alla “Resistenza al fuoco” riporta che: 1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.4-1. 2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (capitolo S.2). Confronto tra normative antincendio DM 22/02/2006: Pro e contro Nel decreto il normatore impone la classe di resistenza al fuoco pari a 60 minuti in relazione alla sola altezza antincendio. Viene altresì ammessa la classe di resistenza al fuoco pari a 30 minuti in caso di edifici isolati fino a tre piani fuori terra. Codice + RTV V.4: pro e contro Nella RTV V.4 (DM 14/02/2020) il normatore impone nella stessa maniera (per l’esempio riportato) la classe di resistenza al fuoco pari a 60 minuti, quale risultato della classificazione dettata dalla altezza antincendio dell’edificio. Rispetto alla norma tradizionale (DM 22/02/2006) il normatore ammette la classe di resistenza al fuoco pari a 30 minuti per edifici di altezza antincendio fino a 12 metri. La differenza di classe di resistenza al fuoco si rileva ai piani interrati dove il DM 22/02/2006 impone 90 minuti mentre il Codice + RTV V.4 ammette 60 minuti per edifici di altezza antincendio fino a 54 metri (classificazione HD). Altra differenza è rappresentata per edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri e fino a 54 metri: nel DM 22/02/2006 si impone la classe di resistenza al fuoco pari a 90 minuti mentre nel Codice + RTV V.4 è ammessa la classe di resistenza al fuoco pari a 60 minuti. Infine per edifici oltre i 54 metri il DM 22/02/2006 impone la classe di resistenza al fuoco pari a 120 minuti mentre il Codice + RTV V.4 ammette 90 minuti. Ma quindi, quale norma in base all’esempio potrebbe essere migliore? Per quanto sopra il Codice + RTV V.4 per il caso in esempio sembra dare le stesse prescrizioni del DM 22/02/2006, ma per casi diversi si potrebbe optare per il Codice in base alla geometria dell’edificio (vedi piani interrati o altezza > 24metri) con un notevole risparmio economico in base all’eventuale adeguamento antincendio ai fini del raggiungimento della classe di resistenza al fuoco minima richiesta. In ogni caso la scelta dipende sempre da diversi fattori ed una risposta non è mai dettata da un unico fattore. Si deve sempre fare una valutazione del rischio, si deve considerare se l’edificio è esistente o no e quali impatti ha l’utilizzo di un nuovo approccio rispetto ad un decreto tradizionale, si deve analizzare il layout (open space o locali chiusi?), si deve analizzare il layout

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Reazione al fuoco negli uffici: DM 22/02/2006 vs Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4

Reading Time: 4 minutiReazione al fuoco negli uffici: DM 22/02/2006 vs. Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4 Con l’emissione del Codice di Prevenzione Incendi (DM 24/11/21 + RTV V.4 DM 14/02/20) il quadro normativo antincendio per gli uffici si è arricchito rispetto al tradizionale DM 22/02/2006 di un fondamentale riferimento normativo tanto utile quanto complesso. Ad oggi i due riferimenti normativi sono entrambi in vigore ed è possibile scegliere tra uno o l’altro senza possibilità di interpolazione delle norme. Ma, se ci focalizzassimo solo sulla reazione al fuoco, quale normativa antincendio potrebbe essere meno vincolante per la reazione al fuoco negli uffici il DM 22/02/2006 o il Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4? Prendiamo ad esempio un edificio ad uso uffici con 600 persone complessive distribuite su 5 piani fuori terra e con 2 vani scala protetti da 1.200 mm ciascuno. Temi affrontati nel presente articolo: Reazione al fuoco – DM 22/02/2006; Reazione al fuoco – Codice di Prevenzione Incendi; Confronto tra normative antincendio. Reazione al fuoco – DM 22/02/2006 Nell’ipotesi di un edificio con affollamento pari a 600 persone complessive il DM 22/02/2006 degli uffici inquadra l’attività al tipo 4 in riferimento al punto 2 della normativa antincendio. Il punto 5.2 – Reazione al fuoco del DM 22/02/2006 indica quanto segue: 1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al DM 10/03/2005, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal DM 15/03/2005. 2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, è consentito l’impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne mobili, è consentito adottare materiali in classe 1 di reazione al fuoco eccedenti il 50 % della superficie totale a condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento automatico; b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l’installazione di contro- soffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30. 3. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all’articolo 4 del DM 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del DM 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il suddetto decreto è stato abrogato e sostituito dal DM 14/10/2022. 4. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel DM 6 marzo 1992. Reazione al fuoco – Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4 Nell’ipotesi di un edificio ad uso uffici non aperto al pubblico, solitamente, si individua il profilo di Rischio Rvita pari a A2 (tabella G.3-4) dal quale deriva la soluzione progettuale per la reazione al fuoco in base al Codice di Prevenzione Incendi + RTV V.4. Trattandosi di uffici > 300 persone occorre verificare in primo luogo le prescrizioni della RTV V.4 e poi della RTO Punto V.4.4.1 RTV V.4 – Reazione al fuoco: La RTV V.4 nella sezione relativa alla “Reazione al fuoco” riporta che: 1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco. 2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7). Adesso guardiamo cosa dice la RTO in riferimento alle richieste della RTV e quindi al gruppo GM2 o GM3. Se si considera il livello di prestazione III “Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2” come da tabelle seguenti. Confronto tra normative antincendio DM 22/02/2006: Pro e contro Nel decreto è abbastanza vincolante il rispetto del 50% classe 1/0 lungo le vie di esodo.

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Esempio autorimesse con il Codice di Prevenzione Incendi: S.4 Esodo

Reading Time: 7 minutiAutorimesse con il Codice di Prevenzione Incendi: Esempio di S.4 Esodo Nel seguente articolo viene presentato un esempio di esodo per autorimesse con il Codice di Prevenzione Incendi DM 18/10/2019 e con la RTV V.6 di cui al DM 15/05/2020. La finalità del sistema di esodo è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano. Il sistema d’esodo deve assicurare la prestazione richiesta a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco. Livelli di prestazione In funzione del profilo di rischio Rvita A2 per l’autorimessa si attribuisce il livello di prestazione I per il quale gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività attraversati durante l’incendio. Il sistema delle vie di esodo è stato verificato in conformità alla tabella S.4-13 del Codice per: Autorimesse private: 1 persona per veicolo parcato ovvero 170 occupanti. Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione Il livello di prestazione I per l’esodo è stato individuato in considerazione della seguente tabella del Codice: Soluzioni progettuali Per l’autorimessa si adotta la soluzione conforme per il livello di prestazione I e si procede con la progettazione e verifica dell’esodo simultaneo. Vie di esodo Le vie di esodo hanno un’altezza minima superiore a 2 m e superfici di calpestio non sdrucciolevoli. Il fumo ed il calore dell’incendio evacuati dall’attività non interferiranno con il sistema di vie di esodo. Il sistema di esodo è stato concepito tenendo conto per quanto possibile del fatto che, in emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l’attività tenderanno ad uscire percorrendo in senso inverso l’uscita impiegata per entrare (autorimessa privata). Via d’esodo a prova di fumo Le scale di esodo a prova di fumo ed i percorsi di esodo a prova di fumo saranno inseriti in vani a prova di fumo ad essi esclusivamente dedicati e condurranno all’esterno dell’edificio direttamente e tramite percorso a prova di fumo. Nello specifico sono presenti 6 scale a prova di fumo tutte che conducono dal piano quarto interrato fino al piano terra e di larghezza pari a 1.200 mm ciascuna. Scale d’esodo Le scale di esodo consentiranno l’esodo senza inciampo degli occupanti. I gradini hanno alzata e pedata costanti e sono interrotti da pianerottoli di sosta. Le scale a servizio dell’autorimessa privata ed impiegate come vie di esodo saranno protette con vani di resistenza al fuoco almeno REI/EI 90 e con chiusure dei varchi di comunicazione almeno E90-Sa (tenuta ai fumi freddi). Soluzioni conformi Il sistema d’esodo simultaneo è stato progettato e verificato come segue: Definizione dei dati di ingresso per la progettazione del sistema di esodo:    Definizione del profilo di rischio Rvita;    Calcolo del massimo affollamento di ciascun locale Verifica dei requisiti antincendio minimi per l’esodo:    Numero minimo di vie di esodo verticali ed orizzontali;    Soluzioni per evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie di esodo;    Soluzioni per assicurare l’esodo degli occupanti dai piani più remoti dell’edificio;    Progettazione efficace del sistema delle vie di esodo per occupanti che non hanno familiarità con l’edificio;    Verifica della convergenza dei flussi. Progettazione del sistema di esodo; Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo; Verifica della rispondenza del sistema di esodo. Caratteristiche del sistema di esodo Sono presenti n. 6 vani scala a prova di fumo di larghezza pari a 1.200 mm ciascuno, che condurranno direttamente verso luogo sicuro che risulta essere la pubblica via esterna all’edificio. Le scale di esodo consentiranno l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine i gradini dovranno avere alzata e pedata costanti e le scale dovranno essere interrotte da pianerottoli di sosta della stessa larghezza delle rampe delle scale. Le n. 6 scale a prova di fumo sono inserite ciascuna in vani a prova di fumo ad essi dedicati. In tali vani è prevista la presenza degli ascensori inseriti in vani corsa aventi le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala REI 90. Porte lungo le vie di esodo Le porte installate lungo le vie di esodo saranno facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti. L’apertura delle porte non dovrà ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie di esodo. Le porte dovranno aprire su aree piane orizzontali facilmente praticabili e di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco. Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella S.4-6 del Codice in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa. In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta. Nel seguito si riportano i requisiti minimi delle porte in funzione delle caratteristiche dell’autorimessa privata (non aperta al pubblico) e del numero di occupanti che impiegano ciascuna porta: Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività dovrà prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza. Uscite finali Le uscite finali verso l’esterno sono posizionate in modo da consentire l’esodo rapido degli occupanti verso il luogo sicuro e dovranno essere sempre disponibili anche durante un incendio. Le stesse devono essere contrassegnate sul lato verso il luogo sicuro con segnale UNI EN ISO 7010-M001 come d’esempio seguente. Segnaletica d’esodo ed orientamento Il sistema di esodo è facilmente riconoscibile ed impiegato dagli occupanti tramite apposita segnaletica di sicurezza tale da consentire l’orientamento degli occupanti. Il percorso è distinguibile con accesso visivo

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Nuovo DM 10 marzo 1998: DM 1 settembre 2021 Decreto Controlli

Reading Time: 3 minutiNuovo DM 10 marzo 1998: DM 1 settembre 2021 Decreto Controlli È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 il nuovo DM 1 settembre 2021 inerente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta del “Decreto Controlli” ovvero il primo dei tre decreti che progressivamente andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998.

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Nuove norme antincendio sugli impianti sportivi

Reading Time: 2 minutiNuove norme antincendio sugli impianti sportivi Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2001 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 inerente misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento, ristrutturazione e gestione di impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

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Nuovi decreti antincendio nei luoghi di lavoro: progettazione, manutenzione impianti e gestione emergenze

Reading Time: 2 minutiNovità nel mondo della progettazione antincendio! Sono in corso di valutazione in Commissione Europea, le tre nuove bozze relative ai criteri di prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio riguardanti: i criteri di progettazione, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza. I tre prossimi disposti normativi, una volta approvati dalla Commissione Europea, saranno utilizzati in sostituzione del DM 10 marzo 1998.

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Calcolo della larghezza minima delle uscite finali – Esodo codice di prevenzione incendi

Reading Time: 2 minutiCalcolo della larghezza minima delle uscite finali Nell’articolo che segue sarà affrontato il tema del calcolo della larghezza minima delle uscite finali per l’esodo come definito dal paragrafo S.4.8.9 del DM 18/10/2019 aggiornamento dell’allegato I del codice di prevenzione incendi DM 03/08/2015.

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