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Norme di Prevenzione incendi: aggiornamento sul codice di prevenzione incendi

A proposito delle recentissime emissioni ed aggiornamenti delle norme antincendio, in particolare in riferimento al Codice di Prevenzione Incendi ed alle nuove regole tecniche verticali allegate, occorre fare un doveroso riepilogo.

Norme di prevenzione incendi: riepilogo

  • In vigore dal 18/11/2015, il DM 3 agosto 2015 ovvero la prima versione dell’ormai noto “Codice di Prevenzione Incendi” recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. All’interno del Codice era possibile individuare il “campo di applicazione” che indicava quali erano le attività per le quali il Codice si poteva applicare. Non veniva data una obbligatorietà all’uso delle attività individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. Per tali attività non dotate di specifica regola tecnica verticale era ancora valido il “doppio binario” ovvero la discrezionalità nell’uso o meno del Codice di Prevenzione Incendi, in alternativa alle altre regole tecniche orizzontali.

Codice di prevenzione incendi-DM 3 agosto 2015

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  • In vigore dal 20/10/2019 il DM 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale emissione elimina il “doppio binario” e quindi la possibilità di applicazione volontaria del Codice per la progettazione di attività non dotate di specifica regola tecnica. Sono 42 le attività che dal 20/10/2019 devono essere obbligatoriamente progettate con il Codice di Prevenzione Incendi. Il citato decreto ha altresì ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 aggiungendo anche le attività da 19 a 26 e l’attività 73. Permane invece la possibilità di decidere in merito alla adozione dei DM “classici ” o delle RTV allegate al Codice per le attività di cui ai capitoli dal V.4 al V.8.

DM 12 aprile 2019

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  • In vigore dal 01/11/2019, il DM 18 ottobre 2019 recante “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”. Il decreto sostituisce integralmente l’allegato 1 al Codice (DM e agosto 2015) nelle sezioni G, S, V, M ad esclusione delle regole tecniche verticali (capitoli da V.4 a V.8).

DM 18 ottobre 2019 Nuovo codice di prevenzione incendi

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  • In vigore dal 05/04/2020 il DM 14 febbraio 2020 recante “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.” Il decreto sostituisce integralmente le regole tecniche verticali di cui ai capitoli dal V.4 a V.8 ovvero “Uffici”, “Alberghi”, “Autorimesse”, “Scuole”, “Attività commerciali” dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015.

Nuove regole tecniche verticali Codice di Prevenzione Incendi

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  • In vigore dal 29/04/2020 il DM 6 aprile 2020 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.” Il decreto integra la sezione V del Codice con la RTV V.9 “Asili nido” (Allegato 1) e modifica alcuni punti del D.M. 14/02/2020 per le RTV V.4 – V.5 – V.7.

DM 6 aprile 2020 Allegato 1 asili nido

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DM 6 aprile 2020 Allegato 2 aggiornamento DM 14 febbraio 2020

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  • In vigore dal 19 novembre 2020 il DM 15 maggio 2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” che abroga il DM 1 febbraio 1986 ovvero la regola tecnica verticale tradizionale delle autorimesse. Si tratta in sostanza della nuova RTV V.6 regola tecnica verticale allegata al Codice di Prevenzione Incendi.

DM 15 maggio 2020 - Nuova RTV V.6 Autorimesse

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Oltre queste norme, sono in fase di definitiva emissione ulteriori RTV, quali musei, ospedali, edifici alti….seguiranno aggiornamento

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