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Quali sono le tempistiche per le pratiche antincendio? Quanto tempo passa per l’approvazione di un progetto antincendio? Dopo quanto tempo può aprire l’attività soggetta vvf? Questi dubbi vengono posti alla nostra attenzione di professionisti antincendio, quasi all’ordine del giorno.

Nel DPR 151 del 2011 sono state disciplinate, tra le altre cose, anche le tempistiche relative a tutti i processi che costituiscono l’iter procedurale ed amministrativo in merito alle pratiche antincendio di prevenzione incendi. Non è la prima volta che vengono definite le tempistiche relative alle procedure di prevenzione incendi, ma con l’emanazione dell’ultimo decreto, l’intero processo di prevenzione incendi viene snellito notevolmente.

DPR 151 del 2011: Premessa

Come anticipato, il DPR 151 del 2011 non è la prima normativa antincendio emessa che regolamenta delle precise tempistiche in merito alla prevenzione incendi. Ma il decreto in questione, propone una impostazione indirizzata sul principio di proporzionalità. Su questa base, i procedimenti vengono differenziati in relazione alla loro complessità, che può essere geometrica, per quantitativi di materiale presente, per le superfici e così via…

DPR 151 del 2011

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A seconda quindi che si tratti di attività (ordinate per complessità crescente) da categoria A alla categoria B per poi andare in categoria C, sono stati previsti differenti procedure e di conseguenza variano le tempistiche.

Ad esempio, per le attività antincendio di categoria A, non è richiesta la valutazione dei progetti antincendio. Per questo tipo di attività infatti, le tempistiche di completamento dell’iter procedurale si riduce notevolmente rispetto ad attività più complesse.

Art. 3. Valutazione dei progetti

Come detto in premessa, solo le attività antincendio di categoria B e categoria C prevedono la approvazione preliminare del progetto antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Si sottolinea, dalla presentazione della documentazione completa perchè il Comando entro trenta giorni dalla presentazione può richiedere documentazione integrativa.

Art. 4. Controlli di prevenzione incendi

La SCIA antincendio viene presentata a nome del titolare dell’attività (indipendentemente dalla categoria) e rappresenta il titolo autorizzativo all’esercizio della/e attività antincendio.

Una volta protocollata la SCIA antincendio, per le attività di categoria A e B, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

La Direzione Centrale, in accordo con le Direzioni Regionali, fornisce ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati dai Comandi Provinciali. e fino al 31 dicembre dell’anno, i controlli relativi a nuove attività, dovranno riguardare almeno il 2%  delle stesse, individuate a sorteggio.

Entro 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti di sicurezza antincendio, il Comando invia al titolare il divieto di prosecuzione dell’attività, ad eccezione che entro 45 giorni, l’interessato provveda ad intervenire con gli adeguamento richiesti dai VVF.

Per le attività di categoria C, il Comando, entro 60 giorni dal protocollo della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi.

Per questo tipo di attività i controlli sono obbligatori.

Entro 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti di sicurezza antincendio, il Comando invia al titolare il divieto di prosecuzione dell’attività, ad eccezione che entro 45 giorni, l’interessato provveda ad intervenire con gli adeguamento richiesti dai VVF.

Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Si ritiene infine utile, a proposito di controlli dei VVF, riportare uno stralcio della Circolare n. 13061 del 6 novembre 2011: ” Bisogna tener presente che il potere-dovere ascritto al Comando provinciale non si esaurisce nel termine di sessanta giorni, che comunque deve essere obiettivo del Comando. Infatti, il comma 4 dell’articolo 19 della legge 241/90 prevede che, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’ amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”.

Art. 7. Deroghe

Se per una certa attività non è possibile soddisfare tutti i punti di cui alla regola tecnica di riferimento, si può procedere con la presentazione di istanza di deroga.

In questo caso, l’esame ed approvazione del progetto antincendio passano sia per il Comando Provinciale VVF di riferimento che in particolare per il Comitato Tecnico Regionale e i tempi inevitabilmente (e giustamente data la complessità ed unicità della procedura) si allungano.

Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale (CTR) per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Si tratta quindi di complessivi 90 giorni dalla presentazione della pratica (valida per tutte le categorie ed anche per le attività antincendio non soggette).

In caso di mancata approvazione del progetto antincendio è possibile presentare alla Direzione Regionale (tramite il Comando Provinciale di riferimento) una “lettera di riscontro” alle motivazioni ostative che non consentono l’approvazione del progetto, motivando le scelte progettuali previste nel progetto antincendio.

E’ possibile quindi entro 10 giorni presentare opportune integrazioni ed eventuali elaborati grafici descrittivi non traducibili in nuove soluzioni progettuali, ma in soluzioni alternative a quelle proposte nel progetto in modo da eliminare, di fatto, le motivazioni ostative alla sua approvazione.

Riassunto

Attività di categoria A: tempistiche massime 60 giorni

Attività di categoria B: tempistiche massime

Attività di categoria C:

A queste tempistiche, occorre aggiungere in tutti e 3 i casi, 30 giorni in caso di presentazione di istanze di deroga.

In caso di mancata approvazione di progetto in deroga: 10 giorni dal ricevimento della pec per “lettera di riscontro a motivazioni ostative”

Apertura della attività: il giorno stesso del protocollo della SCIA antincendio.

Riferimenti normativi

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