SCIA antincendio o CPI per condomini
I condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri per essere in regola con le pratiche antincendio devono possedere una SCIA antincendio in corso di validità o aver ottenuto il certificato di prevenzione incendi (CPI). Per i suddetti condomini si applica il DM 16 maggio 1987 e successiva integrazione con il DM 25 gennaio 2019. La SCIA antincendio, che dopo l’emissione del DPR 151/2011 sostituisce il certificato di prevenzione incendi (CPI) infatti, rappresenta il titolo autorizzativo all’esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del DPR 151/2011. I condomini rientrano al punto 77 del suddetto allegato se superano i 24 metri di altezza antincendio.
Condomini: SCIA antincendio e CPI
Come anticipato in premessa, tutti i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, devono possedere SCIA antincendio in corso di validità o (ex) Certificato di Prevenzione Incendi. Per i suddetti condomini si applica il DM 16 maggio 1987 e successiva integrazione con il DM 25 gennaio 2019.
Si precisa che anche gli edifici esistenti alla data di emissione del suddetto DM ed aventi altezza antincendio superiore a 24 metri deve essere presente regolare titolo autorizzativo (SCIA/CPI).
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, gli edifici di civile abitazione sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto:
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
A differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, il DPR 151/2011 comprende gli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione), avendo come parametro l’altezza antincendio e non l’altezza in gronda.
Definizione di altezza antincendio per il DM 30 novembre 1983:
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.
Proroga dei termini per adeguamento edifici di civile abitazione di cui al DM 25 gennaio 2019
Con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) che all’articolo 63-bis stabilisce la proroga dei termini per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell’lnterno 25 gennaio 2019.
Il termine per l’attuazione delle misure stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del DM 25 gennaio 2019 è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza.
Allo stato attuale la scadenza per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione è quindi fissata come segue:
– al 6 maggio 2021 per l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (scadenza non prorogata);
– al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti.
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Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.