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La progettazione antincendio delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi viene effettuata sulla base di normative tecniche emesse dal Ministero dell’Interno. Per alcune attività è stata emessa una specifica regola tecnica verticale, mentre per altre attività (più generiche e meno inquadrabili in una fattispecie ben definita) è necessario fare riferimento a regole tecniche orizzontali.

Il presente articolo individua le differenze concettuali tra le regole tecniche antincendio di carattere verticale ed orizzontale, con esempi in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Regola tecnica verticale

La regola tecnica verticale è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d’uso.

Ad esempio, per la progettazione di adeguamento antincendio di centrali termiche alimentate a gas occorre rispettare i requisiti previsti al DM 12 aprile 1996; per i gruppi elettrogeni occorre rispettare il DM 13 luglio 2011; per i locali di pubblico spettacolo il DM 19 agosto 1996 e tante altre…

Esistono poi attività soggette per le quali sono attualmente in vigore due diversi decreti ministeriali; nella fattispecie, si tratta delle attività per le quali è stato emessa  una specifica regola tecnica verticale, integrata nella sezione V del Codice di prevenzione incendi. In vigore dal 6 aprile con il DM 14/02/2020 le nuove regole tecniche verticali di aggiornamento alle precedenti RTV allegate al nuovo Codice ovvero il DM 18/10/2019: uffici, alberghi, autorimesse, scuole, centri commerciali, ….

DM 18 ottobre 2019 Nuovo codice di prevenzione incendi

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Nuove regole tecniche verticali Codice di Prevenzione Incendi

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DM 6 aprile 2020 Allegato 1 asili nido

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DM 6 aprile 2020 Allegato 2 aggiornamento DM 14 febbraio 2020

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DM 15 maggio 2020 - Nuova RTV V.6 Autorimesse

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Regole tecniche orizzontali

Le regole tecniche orizzontali sono le normative tecniche di carattere generale di riferimento per tutte le tipologie di attività soggette ai controlli dei VVF.

La regola tecnica orizzontale più importante attualmente in vigore è certamente il codice di prevenzione incendi.

A tal proposito gli ultimi aggiornamenti antincendio impongono che le attività soggette ai controlli VVF prive di regola tecnica verticale, siano adeguate secondo i criteri previsti dal Codice (DM 18 Ottobre 2019).

DM 18 ottobre 2019 Nuovo codice di prevenzione incendi

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Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo a favore dell’uso del Codice come in origine era stato concepito, ovvero il Testo Unico della Prevenzione Incendi.

Le regole tecniche orizzontali comunque non decadono. Rimangono infatti in vigore le regole di carattere generale che ad esempio individuano le definizioni generali antincendio, forniscono indicazioni sulla reazione al fuoco, sulla resistenza al fuoco, definiscono criteri generali di sicurezza sui luoghi di lavoro, individuano le normative principali sulla progettazione impianti:

  • DM 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»
  • DM 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»
  • DM 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»
  • DM 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»
  • DM 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
  • DM 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»
  • DM 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
  • DM 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
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