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Quanto tempo tra la scia antincendio e il sopralluogo dei VVF? c’è sempre un sopralluogo dei VVF dopo la scia antincendio? il DPR 151 del 2011 è il decreto che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi e da risposte a queste domande

DPR 151 del 2011

Tra i punti del DPR 151 del 2011 viene indicato quanto tempo tra la scia antincendio e il sopralluogo dei VVF. il DPR 151 del 2011 indica anche quali sono le attività per le quali il sopralluogo dei vvf avviene sicuramente e quali no!

C’è sempre un sopralluogo dei VVF dopo la scia antincendio?

No, non per tutte le attività sottoposte a scia antincendio è obbligatorio il sopralluogo dei VVF. Nell’Art. 4. Controlli di prevenzione incendi del DPR 151 del 2011 si differenziano in:

  • Attività di cui all’ Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della scia antincendio, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. In caso di esito negativo del sopralluogo, il Comando invia una lettera con le richieste di adeguamento al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza antincendio per garantire la prosecuzione della attività, da ottemperare entro 45 giorni. In caso di esito positivo il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

DPR 151 del 2011

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  • Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della scia antincendio, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi, che non rappresenta il titolo autorizzativo ma solamente un verbale di visita tecnica e non sostituisce la scia antincendio o il vecchio certificato di prevenzione incendi.
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