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Prevenzione incendi e consulenza antincendio

Analisi di fattibilità antincendio

L’obiettivo è la valutazione delle eventuali criticità presenti all’interno di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. L’analisi consiste nello studio delle scelte progettuali più idonee per tradurre al meglio le esigenze finali del committente, in relazione alle indicazioni prescrittive e prestazionali delle normative vigenti.

  • Inquadramento dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e delle eventuali attività secondarie a suo servizio;
  • Sull’esistente, analisi della situazione amministrativa in essere (accesso agli atti al Comando Provinciale VVF di riferimento);
  • Sopralluogo conoscitivo del complesso/edificio e studio dello stato di progetto;
  • Analisi degli obiettivi del committente ed inquadramento normativo;
  • Definizione delle scelte progettuali antincendio di massima;
  • Conclusioni e tabelle riepilogative

Progettazione antincendio

L’obiettivo della progettazione antincendio è quello di individuare le scelte progettuali più idonee al fine di conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e la tutela dei beni. Per fare questo, occorre tradurre le disposizioni di prevenzione incendi prescritte nei decreti ministeriali vigenti e tradurli in soluzioni quanto più compatibili economicamente e tecnicamente.

Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, prevedono la redazione di un progetto antincendio. Non tutti i progetti però, devono essere valutati ed approvati da parte dei VVF.

A questo proposito, il DPR 151/2011 ha infatti classificato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificandole in base alla tipologia ed alla complessità.

Di seguito l’iter procedurale da seguire per ogni categoria, ai fini dell’ottenimento della autorizzazione all’esercizio dell’attività:

Attività di categoria A:

  • redazione del progetto antincendio;
  • direzione lavori antincendio;
  • redazione del capitolato prestazionale per gli interventi;
  • realizzazione degli interventi di adeguamento;
  • raccolta e redazione della documentazione certificativa;
  • predisposizione fascicolo tecnico antincendio;
  • presentazione della SCIA VVF.

Attività di categoria B e C:

  • redazione del progetto antincendio;
  • presentazione istanza di valutazione del progetto;
  • ottenimento del parere favorevole;
  • redazione del capitolato prestazionale per gli interventi;
  • direzione lavori antincendio;
  • realizzazione degli interventi di adeguamento;
  • raccolta e redazione della documentazione certificativa;
  • predisposizione fascicolo tecnico antincendio;
  • presentazione della SCIA VVF.

Il protocollo della SCIA VVF rappresenta il titolo autorizzativo all’esercizio della/e attività.

Solamente in categoria C è previsto il controllo obbligatorio da parte dei VVF, attestanti la conformità dell’opera segnalata (da SCIA VVF) alla sicurezza antincendio.

Progettazione antincendio in deroga

Nel caso in cui non fosse possibile ottemperare a tutti i punti di una regola tecnica di prevenzione incendi, è possibile presentare una istanza di valutazione del progetto antincendio in deroga, contestualmente alla richiesta di valutazione del progetto antincendio.

Saranno proposte delle “misure compensative” per garantire lo stesso livello di sicurezza antincendio che per diverse ragioni non può essere soddisfatto con il disposto normativo.

Il Comando Provinciale dei VVF, dopo aver valutato entro 30 giorni il progetto antincendio, trasmette la pratica alla Direzione Regionale che la valuta consultando il Comitato Tecnico Regionale, entro 60 giorni.

All’atto di istanza di valutazione del progetto, occorre aggiungere:

  • modello di istanza di deroga;
  • relazione tecnica antincendio integrativa;
  • elaborati grafici;
  • eventuale relazione tecnica con approccio ingegneristico;
  • eventuale sommario tecnico;
  • eventuale documento SGSA

Redazione dei modelli ministeriali

I modelli ministeriali VVF rappresentano la documentazione certificativa a corredo della asseverazione antincendio. Tutta la documentazione deve essere firmata da un professionista antincendio che ha conseguito il titolo abilitativo all’esercizio della professione sostenendo un corso abilitante da 120 ore ed ottenendo un numero di iscrizione all’Albo dei Professionisti Antincendio di cui al D.Lgs.139/06.

A seconda della tipologia di lavorazione effettuata, saranno redatti i seguenti documenti, disponibili qui:

  • PIN 2.2 2018 cert. REI;
  • PIN 2.3 2018 dich. prod.;
  • PIN 2.4 2018 dich. IMP.;
  • PIN 2.5 2018 cert. IMP;
  • Asseverazione;

Presentazione SCIA antincendio

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rappresenta il titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività.

Rappresenta l’atto finale del lavoro del professionista antincendio (controllo dei VVF escluso) a cui viene corredata la asseverazione firmata. Alla asseverazione viene allegata tutta la documentazione certificativa delle lavorazioni di adeguamento antincendio realizzate nella/e attività. Tali documentazioni attestano e certificano il rispetto dei prodotti da costruzione alle richieste del progetto antincendio ed al rispetto dei requisiti di resistenza e reazione al fuoco.

Di seguito la documentazione di cui alla SCIA VVF ed al fascicolo tecnico da presentare ai VVF:

  • modello SCIA VVF;
  • carta di identità del titolare dell’attività;
  • visura camerale della società;
  • attestazione del pagamento dei diritti VVF;
  • lettera di approvazione del progetto antincendio (per categoria B e C);
  • eventuale voltura (per cambio di titolare attività);
  • asseverazione antincendio;
  • allegati alla asseverazione (modelli ministeriali VVF).

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Ogni 5 o 10 anni, a seconda della classificazione della attività esistente, occorre comunicare ai VVF, in merito al mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio delle attività sottoposte a controlli ed aventi CPI/SCIA VVF valido.

Saranno effettuate le seguenti procedure:

  • acquisizione di documentazione certificativa e di attestazione afferente la situazione amministrativa in essere;
  • sopralluoghi conoscitivi dello stato attuale dell’immobile;
  • eventuali controlli e collaudi tecnici ai presidi antincendio ed impianti esistenti;
  • redazione e firma della asseverazione tecnica per rinnovo;
  • presentazione al Comando VVF della attestazione di rinnovo periodico firmata dal titolare dell’attività

Si precisa che tutte le attività autorizzate, devono essere rinnovate ogni 10 anni, a meno delle seguenti attività (con validità della SCIA/CPI 5 anni):

Attività n.6: Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Attività n.7: Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi

Attività n.8: Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

Attività n.64: Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

Attività n.71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

Attività n.72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

Attività n.77: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m

 

Approfondimenti antincendio

E’ la parte didattica del sito.

In riferimento alle 10 sezioni del DM 03/08/2015 (Codice) si riportano le informazioni principali per definire:

  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione antincendio;
  • sistemi di vie di esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio;
  • controllo dell’incendio;
  • impianto di rivelazione ed allarme incendi;
  • sistema di evacuazione dei fumi e del calore;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

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