Novità nel mondo della progettazione antincendio! Sono in corso di valutazione in Commissione Europea, le tre nuove bozze relative ai criteri di prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio riguardanti: i criteri di progettazione, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza.
I tre prossimi disposti normativi, una volta approvati dalla Commissione Europea, saranno utilizzati in sostituzione del DM 10 marzo 1998.
Nuovi criteri di progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a rischio incendio basso
La bozza stabilisce criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed al limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonchè le misure precauzionali di esercizio.
Campo di applicazione
L’allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Ai fini dell’applicazione del nuovo dispositivo, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 mq;
- piani situati a una quota compresa tra -5 m e 24 m;
- luoghi dove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (generalmente qf > 900 MJ/mq);
- luoghi dove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- luoghi dove non si effettuano lavorazioni pericolose.
progettazione antincendio luoghi di lavoro a basso rischio
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La valutazione del rischio dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Controllo e manutenzione impianti
Il decreto stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio oltre alle indicazioni sulle qualifiche dei tecnici manutentori degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
controllo e manutenzione impianti
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La gestione dei luoghi di lavoro
Nel decreto sono riportati i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto, ovvero:
- Allegato I: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- Allegato II: Gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
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Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.