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Nuove norme antincendio sugli impianti sportivi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2001 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 inerente misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento, ristrutturazione e gestione di impianti sportivi, compresi quelli scolastici.
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38

L’art. 8 del decreto prevede l’emanazione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modifica, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, compresi gli aspetti di sicurezza antincendio.
L’art. 4 comma 9 del decreto stabilisce che, ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto sportivo o all’avvio delle attività complementari o funzionali, è sostituito da una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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