A quasi 4 anni dalla emissione ecco la prima novità sul Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) arriva il primo concreto aggiornamento! In data 21 febbraio 2019 il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) ha approvato la bozza di modifica del DM 3 agosto 2015 ed in particolare il campo di applicazione della norma. L’entrata in vigore è prevista intorno a fine ottobre (2 mesi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed altri 6 mesi per l’entrata in vigore) ma la strada ormai è tracciata!
Di fatto il Codice di prevenzione incendi sarà obbligatorio per 42 attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi. Quali sono queste attività?
DM 12 aprile 2019
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Codice di Prevenzione Incendi – DM 3 agosto 2015 campo di applicazione
Codice di prevenzione incendi-DM 3 agosto 2015
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Lettera Circolare DVPREV n. 3181 del 15 marzo 2016
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Prima della approvazione della bozza il DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) prevedeva che relativamente all’articolo 2 campo di applicazione:
- 1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 70; 71; 75; 76.
- Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
- Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.
- Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 151 del 2011.
Ad oggi pertanto è possibile utilizzare il Codice di Prevenzione Incendi in adozione volontaria e non cogente per tutte le attività soggette di cui sopra e per tutte le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, come una sorta di linea guida.
Novità sul Codice di Prevenzione Incendi
La modifica principale riguarda nello specifico l’eliminazione del doppio binario.
- Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi prive di regola tecnica verticale, dovranno obbligatoriamente essere adeguate rispettando i criteri previsti dal DM 3 agosto 2015. Per attività prive di regola tecnica verticale si fa riferimento tendenzialmente alle unità produttive, alle officine, ai depositi o agli stabilimenti industriali.
- L’applicazione del Codice sarà ancora facoltativa solo per le attività di cui agli allegati V.4 al V.8 ovvero uffici, alberghi, autorimesse, scuole e centri commerciali.
- Per le attività di nuova realizzazione o in caso di modifica o ampliamento di attività esistenti, sarà obbligatorio l’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi.
- Il Codice di Prevenzione Incendi sarà altresì obbligatorio per le nuove attività o in caso di ampliamento di attività esistenti all’entrata in vigore dell’aggiornamento suddetto. Nella fattispecie l’obbligo scatta nel momento in cui i nuovi interventi previsti sono in linea con quelli già realizzati. In mancanza di tale requisito, per gli interventi di modifica sarà ancora consentito il “doppio binario”.
- L’applicazione riguarda anche gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sarà infatti emanata una nuova regola tecnica verticale (la V.9) per edifici ricadenti in tale fattispecie. In un certo senso queste disposizioni erano già state anticipate con l’emissione di una interessante linea guida che ricalcava il Codice di Prevenzione Incendi nella sua struttura. Si tratta della Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016.
In sostanza si gioca tutto nel campo di applicazione come facilmente intuibile effettuando un confronto rapido tra i punti.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti………
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Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.