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L’intercapedine antincendio ricopre un ruolo fondamentale in caso di accesso a locali tecnici in condizioni di spazi limitati. La sua progettazione è ad esempio una delle condizioni sufficienti per garantire l’accesso ai locali adibiti a gruppo di pompaggio in accordo alla UNI 11292. Le caratteristiche minime previste per la progettazione della intercapedine antincendio  sono individuabili ricorrendo (a seconda della singola fattispecie) al DM 30 novembre 1983 coordinato con le modifiche introdotte dal DM 9 marzo 2007 oppure (se ricadenti nel campo di applicazione) al Codice di Prevenzione Incendi (DM 18 ottobre 2019). E’ ormai noto che il codice di prevenzione incendi è ancora in adozione volontaria (non per tutte le attività) quindi si presentano di seguito le definizioni antincendio prescritte in entrambi i decreti.

DM 30 novembre 1983: definizione antincendio

L’intercapedine antincendio è un vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale almeno pari a 60 cm.  Se prevista per passaggio di persone deve avere larghezza trasversale di almeno 90 cm. Delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) dell’edificio servito e da terrapieno o da muri di fabbricato adiacente. Se progettata per la sola aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall’intradosso del solaio del locale stesso. Se progettata per la funzione di passaggio di persone, la profondità dell’intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m. Superiormente è delimitata da “spazio scoperto”.

Codice da DM 18 ottobre 2019: definizione antincendio

Vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l’aerazione, la ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da spazio scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti all’opera da costruzione servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari resistenza al fuoco.

DM 30 novembre 1983 coordinato DM 9 marzo 2007

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