Progettazione dei sistemi di esodo nel codice di prevenzione incendi
La progettazione dei sistemi di esodo in riferimento al Codice di prevenzione incendi (DM 18/10/2019) viene affrontata nella sezione S.4 che è stato aggiornato rispetto al DM 03/08/2015.
Nel presente articolo vengono fornite:
- indicazioni sul calcolo dell’affollamento;
- requisiti antincendio minimi per l’esodo;
- requisiti antincendio in caso di esodo per fasi;
- indicazioni sulla progettazione dei sistemi di esodo.
Si precisa che nel presente articolo non sono inserite tutte le voci della sezione S.4 del codice di prevenzione incendi (DM 18/10/2019) alle quali si rimanda per una completo ed opportuno studio. Sono qui individuati gli aspetti principali della progettazione dei sistemi di esodo nel codice di prevenzione incendi.
Per la verifica di ridondanza si rimanda al seguente articolo
Per il calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali si rimanda al seguente articolo
Per il calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali si rimanda al seguente articolo
Per il calcolo della larghezza minima delle uscite finali si rimanda al seguente articolo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema di esodo
Affollamento
L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato:
a. moltiplicando la densità di affollamento della tabella S.4-12 per la superficie lorda del locale stesso.
b. impiegando i criteri della tabella S.4-13;
c. secondo le indicazioni della regola tecnica
Qualora le indicazioni relative all’affollamento non siano reperibili secondo quanto indicato alle lettere a e b è comunque ammesso il riferimento a norme o documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.
Il responsabile dell’attività può dichiarare un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1.
Il responsabile dell’attività si impegna a rispettare l’affollamento e la densità d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
Il numero minimo di vie d’esodo verticali ed orizzontali per ciascun ambito dell’attività è determinato in relazione ai vincoli imposti dal paragrafo S.4.8.1 per il numero minimo di vie d’esodo e dal paragrafo S.4.8.2 per l’ammissibilità dei corridoi ciechi.
Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo:
a. le vie di esodo verticali che collegano i compartimenti dell’attività devono essere protette da vani con resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo 2 “Resistenza al fuoco” e comunque non inferiore alla classe 30 con chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30-Sa;
Nota Ad esempio, non è necessario proteggere la scala che scende da un soppalco inserito nello stesso compartimento e si possono impiegare scale senza protezione all’interno dei compartimenti multipiano (capitolo S.3).
Per le vie d’esodo verticali a prova di fumo proveniente dai compartimenti collegati è ammesso l’impiego di chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30
Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori terra, qualora l’edificio abbia piani a quota < -5 m, le vie d’esodo interrate, se non a prova di fumo, devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie d’esodo fuori terra.
Nota Ad esempio, a tal fine è sufficiente separare al piano terra le vie d’esodo verticali fuori terra da quelle interrate con chiusure tagliafuoco dei varchi di comunicazione.
Per assicurare l’esodo degli occupanti dai piani più remoti dell’opera da costruzione, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento (paragrafo S.4.6.1):
- qualora esistano piani a quota superiore a quella prevista in tabella S.4-14, tutti i piani fuori terra devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti;
- qualora esistano piani a quota inferiore a quella prevista in tabella S.4-14, tutti i piani interrati devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti
Le vie d’esodo da ambiti aperti al pubblico non devono attraversare ambiti non aperti al pubblico, se non esclusivamente dedicati all’esodo, a meno di specifica valutazione del rischio e di misure aggiuntive al fine di consentire che tale passaggio avvenga in sicurezza in ogni condizione d’esercizio.
Nota Ad esempio, l’esodo dalle aree aperte al pubblico di un’attività non può avvenire attraverso aree di processo o di stoccaggio, a meno di specifiche misure di protezione degli occupanti dai rischi presenti nelle aree attraversate.
Per quanto possibile, il sistema d’esodo dovrebbe essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l’attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare.
Nota Ad esempio, questa condizione può essere soddisfatta imponendo che alcune vie d’esodo corrispondano con le vie d’accesso ordinarie all’attività e che queste siano dimensionate per l’esodo di almeno il 60% dell’affollamento dei locali serviti.
La convergenza dei flussi di occupanti da distinte vie d’esodo non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, da conformazioni geometriche del sito, dalle direzioni contrastanti di ingresso dei flussi di occupanti nell’area, …).
In condizioni di elevato affollamento o densità di affollamento, deve essere evitato per quanto possibile il controflusso di soccorritori o di occupanti lungo le vie d’esodo. A tal fine possono essere previsti percorsi separati per le specifiche necessità.
Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi
In caso di esodo per fasi devono essere assicurati anche i seguenti requisiti:
- tutti i piani dell’attività per cui si applica l’esodo per fasi devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti;
- l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione III e sistema EVAC;
- nell’attività deve essere prevista gestione della sicurezza con livello di prestazione II;
- ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto e la compartimentazione deve avere livello di prestazione III.
La modalità d’esodo per fasi non può essere utilizzata per piani a quota < -5 m.
Indicazioni sulla progettazione dei sistemi di esodo
Il sistema d’esodo deve essere dimensionato in modo da consentire agli occupanti di abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio e raggiungere un luogo sicuro temporaneo (es. compartimento adiacente) o direttamente il luogo sicuro, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.
Numero minimo di uscite indipendenti
Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato alle uscite, da ciascun locale o spazio a cielo libero dell’attività deve essere previsto almeno il numero di uscite indipendenti previsto nella tabella S.4-15 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e dell’affollamento dell’ambito servito.
Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo orizzontali e tra uscite
Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo orizzontali per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- l’angolo formato dai percorsi rettilinei sia non inferiore a 45°;
- tra i percorsi esista separazione di adeguata resistenza al fuoco a tutta altezza con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30;
Si considerano indipendenti coppie di uscite da un locale o da uno spazio a cielo libero per le quali sia verificata almeno una delle condizioni del comma 1 per i percorsi di raggiungimento.
Nota Si riportano esempi di vie d’esodo orizzontali ed uscite indipendenti nell’illustrazione S.4-4 e nella tabella S.4-16. Le aree campite rappresentano i punti dove non è assicurata l’indipendenza, cioè i corridoi ciechi.
Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo verticali
Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo verticali se inserite in compartimenti distinti, oppure qualora almeno una delle due sia via d’esodo esterna.
Nota Ad esempio, sono indipendenti tra loro: due scale d’esodo protette distinte, una scala d’esodo protetta ed una senza protezione, due scale d’esodo senza protezione ma inserite in compartimenti verticali distinti, una scala senza protezione ed una scala esterna, due scale esterne, …
È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette, inserite nello stesso compartimento, alle seguenti condizioni:
- ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti,
- nessun piano servito si trovi a quota < -1 m,
- nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio
Il massimo dislivello, tra tutti i piani serviti dalle vie d’esodo verticali non protette del compartimento, deve essere < 7 m. È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso locale a gradoni o inclinato, a condizione che le vie d’esodo ad esse collegate a valle siano indipendenti.
Nota Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, all’interno di aule a gradoni, auditorium, sale cinematografiche, …
Corridoi ciechi
Dall’ambito servito, il corridoio cieco offre agli occupanti una sola via d’esodo senza alternative. Per quanto possibile, è preferibile evitare la realizzazione di percorsi unidirezionali.
Per ogni corridoio cieco devono essere verificate le seguenti condizioni, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento:
- per limitare il numero degli occupanti eventualmente bloccati dall’incendio, l’affollamento complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco non deve superare i valori massimi previsti nella tabella S.4-18,
- per limitare la probabilità che gli occupanti siano bloccati dall’incendio, la lunghezza del corridoio cieco non deve superare i valori massimi Lcc della tabella S.4-18.
In relazione alla maggiore protezione offerta, è ammesso omettere dalla verifica delle condizioni della tabella S.4-18 la porzione di corridoio cieco continua e finale, avente una delle caratteristiche della tabella S.4-20.
Nota La porzione omessa è finale perché termina nel punto dove diventano disponibili almeno due vie d’esodo indipendenti o direttamente in luogo sicuro.
Lunghezze d’esodo
Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività non deve superare i valori massimi Les della tabella S.4-25 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, come mostrato nella tabella S.4-26.
Quando la prima porzione della via d’esodo è costituita da corridoio cieco, devono essere contemporaneamente verificate la limitazione relativa alla lunghezza d’esodo, comprensiva del percorso effettuato in corridoio cieco, e le condizioni per i corridoi ciechi.
È ammesso omettere dalla verifica della lunghezza d’esodo le vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie d’esodo esterne, poiché si ritiene improbabile che vi si inneschi un incendio.
Nota Ad esempio, non è necessario verificare la lunghezza d’esodo nelle scale d’esodo protette, che abbiano caratteristiche di filtro.
Altezza delle vie di esodo
L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m.
Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali im- pianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
Larghezza delle vie di esodo
La larghezza della vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza non superiore a 80 mm.
La larghezza delle vie d’esodo deve essere valutata lungo tutta la via d’esodo.
Per le porzioni di via d’esodo impiegate come percorso di accesso ai piani per soccorritori deve essere applicato quanto previsto al paragrafo S.9.6.
Hai trovato utile l’articolo?
Hai bisogno di:
-
individuare la/le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi?
-
individuare le regole tecniche antincendio correlate alle singole attività?
-
redigere un progetto antincendio con i criteri del Codice di prevenzione incendi?
-
progettare correttamente i sistemi delle vie di esodo con il Codice di prevenzione incendi?

Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.