Il DPR 151 del 2011 regolamento di prevenzione incendi può essere riassunto in 4 passi principali: semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, abolizione del certificato di prevenzione incendi, introduzione della scia vvf e della asseverazione da parte di professionista antincendio, ri-classificazione di nuove attività antincendio soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Pubblicato il 1 agosto del 2011, il dpr 151 2011 rappresenta tutt’oggi una notevole svolta nell’iter procedurale delle pratiche di prevenzione incendi. Si tratta infatti del “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma…”
Il decreto, entrato in vigore il 7/09/2011 ha definitivamente abolito il Certificato di Prevenzione Incendi ed ha completamente ri-classificato le nuove attività antincendio soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il decreto ha poi aumentato le responsabilità a carico dei professionisti antincendio e dei titolari delle attività introducendo rispettivamente la SCIA VVF e l’asseverazione.
Il cambiamento ha riguardato quindi sia aspetti procedurali che pratici, con l’obiettivo di garantire il rispetto di precise tempistiche nella risoluzione delle pratiche vvf.
Nel seguente articolo saranno riportati e commentati gli articoli principali del DPR 151 del 2011.
DPR 151 del 2011
DPR 151 del 2011
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Articolo 1 – Definizioni
Si riportano di seguito le definizioni principali:
- SCIA VVF (*) : la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7/08/1990, n. 241
- SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- CPI : Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139.
(*) la SCIA rappresenta il titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Viene firmata dal titolare dell’attività ed è corredata dalla asseverazione firmata dal professionista antincendio.
Articolo 2 – Finalità e campo di applicazione
“Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
“Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.”
“Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.”
Il DPR n. 151 del 2011 ha previsto una completa ri-classificazione delle attività antincendio soggette, sia nel numero (80 rispetto alle 97 da precedente elenco) che nella concreta sostanza.
Nell’Allegato I di cui al presente decreto, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il cambio di rotta rispetto al passato è la suddivisione delle singole attività in categorie in base al livello di complessità.
Nuovo iter procedurale
Altro elemento sostanziale è il nuovo iter procedurale:
- predisposizione degli elaborati progettuali e relazioni tecniche di progetto;
- protocollo delle istanze (esame del progetto, deroga,…) al SUAP;
- tempistiche di esame dei progetti;
- tempistiche per visite tecniche (previste in relazione alla categoria dell’attività).
Art. 3. Valutazione dei progetti
“Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.”
Per le attività di categoria B e C il progetto antincendio (relazioni ed elaborati grafici redatti in conformità al DM 07/8/2012) deve essere esaminato dai funzionari dei VVF.
Occorre redigere il progetto antincendio laddove l’attività di nuova costruzione rientri nella classificazione di cui sopra. Oppure, in caso di modifica sostanziale e di aggravio di rischio incendio.
Il progetto antincendio viene presentato tramite invio pec in forma digitale. In caso di presentazione brevi manu, si consegna una copia del progetto (firmato dal professionista antincendio e dal titolare dell’attività) e due copie del modello ministeriale relativo all’istanza VVF.
I servizi di prevenzione incendi del Comando VVF sono effettuati a seguito del pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base della tipologia di attività, della categoria e del tipo di analisi progettuale utilizzata.
“Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.”
Le tempistiche riguardanti la valutazione del progetto vengono definite in maniera più chiara.
Il Comando si esprime in merito alla conformità del progetto alle normative. A seguito della valutazione favorevole (non più parere favorevole) del progetto e da quel momento è possibile procedere con i lavori di adeguamento.
Art. 4. Controlli di prevenzione incendi
“Per le attività di cui all’ Allegato I del presente regolamento, l’istanza…, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA, corredata dalla documentazione prevista… Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.”
Una volta completati i lavori e raccolta tutta la documentazione certificativa, la presentazione della SCIA (e contestuale ricevuta di protocollo) rappresenta il titolo autorizzativo all’esercizio della attività.
Per “verifica della completezza formale” si intende il solo controllo della presenza della documentazione certificativa. Tale controllo può avvenire anche in fase di sopralluogo dei VVF con la verifica della presenza in loco del fascicolo tecnico. Il rilascio della ricevuta invece è rappresentata dalla copia del protocollo della SCIA, se cartaceo. Se la pratica viene inviata telematicamente, il rilascio della ricevuta è rappresentato dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec.
Quindi ricapitolando:
Fase 1: ottenimento del parere favorevole al progetto antincendio;
Fase 2: lavori di adeguamento antincendio, raccolta documentazione e presentazione SCIA;
Fase 3: i controlli da parte dei funzionari VVF.
Categoria A e B
“Per le attività di cui all’Allegato I, cat. A e B, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
Il comma disciplina i controlli per le attività in categoria A e B. Se gli interventi di adeguamento sono stati eseguiti correttamente e la documentazione certificativa a corredo è completa e corretta, il sopralluogo ha sicuramente esito positivo.
Se il sopralluogo ha esito negativo, il Comando impone il divieto alla prosecuzione della attività. In alternativa concede 45 giorni di tempo per procedere con gli opportuni adeguamenti.
Categoria C
“Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando entro 60 giorni […omissis…]. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.”
Le procedure sono sostanzialmente le stesse del precedente comma. Si aggiunge che in caso di esito positivo, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi. Come già detto, il CPI perde la sua funzione di Certificato, per diventare a tutti gli effetti un “verbale di esito positivo”.
Se il sopralluogo ha esito negativo, le procedure sono le medesime precedentemente descritte.
In merito all’esito negativo di sopralluogo, le motivazioni possono essere di natura differente e con risvolti notevolmente diversi.
Ad esempio può capitare che in fase di sopralluogo si riscontrino:
- elementi di compartimentazione R/REI/EI non perfettamente sigillati o correttamente messi in opera;
- locali con diversa destinazione d’uso rispetto al progetto approvato;
- attività in comunicazione tra loro senza il rispetto
Con le dovute proporzioni e senza entrare nel merito della singola fattispecie, gli interventi di adeguamento possono essere semplici e rapidi:
- per il punto 1 è possibile garantire la continuità della compartimentazione, con sigillanti di varia natura e molto diffusi in commercio. In questo caso, al termine delle lavorazioni, si consegnerà integrazione della documentazione certificativa;
- anche per il punto 2, è possibile intervenire in tempi relativamente rapidi, adeguando i locali riscontrati difformi dal progetto. In questo caso, al termine delle lavorazioni, dovrà essere prodotta nuova SCIA con dichiarazione di non aggravio del rischio incendio.
- per il punto 3 potrebbe essere più complesso l’intervento di adeguamento. Si pensi alla realizzazione di un filtro fumo in piani interrati, non propriamente di immediata fattibilità.
Nel caso in cui non si riuscisse ad intervenire entro i termini previsti dei 45 giorni, l’attività rischierebbe di essere chiusa. Questo provocherebbe evidenti danni economici per l’attività e di riflesso per il professionista antincendio.
Il suggerimento pertanto è quello di effettuare numerosi sopralluoghi preliminari, intermedi e finali con una ricca documentazione fotografica. In questo modo si riducono al minimo le possibilità di errore e le eventuali ripercussioni economiche in caso di interventi di adeguamento non preventivati.
“Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 3 in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate”.
Tale comma si traduce in quanto anticipato poche righe prima. Ovvero, nel caso in cui subentrino modifiche sostanziali di aggravio di rischio incendio, occorre redigere un nuovo progetto antincendio e presentare nuova SCIA.
Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
“La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio [omissis…]. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Per le attività già autorizzate quindi, è sufficiente una attestazione di assenza di modifiche sostanziali. Questa dichiarazione sarà corredata da una asseverazione a firma di professionista antincendio. Quest’ultimo verifica l’efficienza degli impianti di protezione attiva ed il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.
“Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.”
Si tratta di:
- 6: Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa;
- 7: Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- 8: Oleodotti con diametro superiore a 100 mm;
- 64: Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
- 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
- 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.;
- 77: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
“Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’ atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’ articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.”
Il DPR 151 del 2011 impone l’obbligo di mantenere in efficienza i presidi antincendio, gli impianti e tutti i sistemi di protezione attiva e passiva presenti all’interno della specifica attività soggetta. D’altra parte senza una accurata e programmata manutenzione, la progettazione e realizzazione dei presidi antincendio seppur valida, viene completamente vanificata. La manutenzione degli impianti viene spesso sottovalutata a discapito del fondamentale principio di salvaguardia della vita umana.
Le cadenze temporali di manutenzione dei vari impianti, sono dettate sia dalle norme di buona tecnica che da precise indicazioni dal Comando VVF.
Il DPR richiama prescrizioni anche in merito alla corretta gestione delle emergenze ed alla corretta informazione sui rischi.
“I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.”
E’ buona norma, nel rispetto delle condizioni di efficienza dei presidi, tenere traccia di tutti gli interventi di manutenzione. E’ possibile scaricare dalla apposita sezione un format del registro dei controlli, da conservare nella attività a disposizione delle autorità competenti.
Art. 7. Deroghe
“Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.”
Capita sovente, in particolare negli edifici esistenti, che non sia possibile rispettare interamente le prescrizioni di cui alle regole tecniche. Fino alla emissione del DM 03/08/2015 (“Codice”) l’istanza di deroga poteva essere richiesta solo per attività normate, cioè per quelle attività la cui progettazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni riportate nelle specifiche regole tecniche verticali. A seguito della emissione del Codice, tutte le attività non normate da RTV sono state comprese all’interno del decreto, il quale consente l’applicazione della procedura di deroga.
Si rimanda alle apposite sezioni per la compilazione dell’istanza di deroga e per la contestuale modalità di presentazione al Comando VVF.
“Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.”
Le tempistiche per ottenere la valutazione positiva all’istanza di deroga sono complessivamente 90 giorni. Il progetto antincendio, viene recepito dal Comando Provinciale che entro 30 giorni lo invia alla Direzione Regionale che si esprime entro 60 giorni.
Si acceda alla apposita sezione per sapere come consultare lo stato di una pratica VVF.
Art. 8. Nulla osta di fattibilità
“Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.”
Il Nulla osta di fattibilità rappresenta una novità assoluta rispetto al precedente regolamento di cui al DPR n.37/98. Questo documento (facoltativo per i titolari di attività in categoria B o C) viene redatto sulla base dell’apposito modello ministeriale e deve essere corredato da specifica documentazione. In particolare devono essere esplicitati gli aspetti per i quali è richiesto il parere ed il versamento dei diritti VVF.
L’istanza è limitata ai seguenti aspetti di prevenzione incendi:
- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all‘ area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro…
Art. 9. Verifiche in corso d’opera
“Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.”
Si tratta di un’altra novità rispetto al DPR 37/98 ed anch’essa è una procedura facoltativa concessa ai titolari dell’attività (in questo caso per categoria A,B e C).
Nel caso di attività molto complesse o con impianti innovativi ed altamente tecnologici, si richiede tramite apposito modello ministeriale, un controllo sulla corretta realizzazione dell’intervento. Questa tipologia di controlli, rassicura sia i funzionari VVF sulla corretta fattibilità dell’opera che i committenti che vedono sul campo i frutti del loro investimento.
Non sempre le innovazioni tecnologiche sono viste di buon occhio. Un attento studio di nuove tecnologie applicate alla prevenzione incendi, può arricchire il bagaglio tecnico di tutti i soggetti coinvolti: tecnici antincendio, responsabili alla sicurezza e funzionari dei VVF.
Art. 10. Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
“Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160…[…omissis…]
Le attività produttive, per essere autorizzate tramite SCIA, devono passare attraverso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). Non tutti i SUAP però, a distanza di 7 anni, accettano la documentazione per via telematica. Caso emblematico è la provincia di Milano nella quale ad oggi le pratiche antincendio vengono ancora consegnate esclusivamente brevi manu.
Conclusioni
In sintesi, nell’articolo sono stati trattati i seguenti argomenti afferenti al DPR 151 del 2011:
- Nuove attività e nuove definizioni;
- Riduzione del numero di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (da 97 a 80);
- Suddivisione delle attività di 3 categorie (A,B e C) proporzionate al livello di complessità;
- Abrogazione del C.P.I. e sostituzione con la S.C.I.A.;
- Attestazione di rinnovo periodico ogni 5 anni o ogni 10 anni;
- Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.);
- Richiesta di visite in corso d’opera;
- Introduzione della dichiarazione di non aggravio di rischio;
- Raccordo con le procedure del S.U.A.P.;
- Inasprimento delle sanzioni amministrative e penali.
In questi punti è riassunta tutta la evoluzione della prevenzione incendi degli ultimi 70 anni.
In particolare il cambio epocale è improntato soprattutto nell’aver abrogato il C.P.I. che viene sostituito dalla S.C.I.A.
La SCIA VVF è corredata dalla asseverazione firmata da professionista antincendio. La asseverazione attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, se previsto, al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF. Alla asseverazione sono allegati i certificati e le dichiarazioni ministeriali a firma di professionista antincendio.
DM 07/08/2012
Correlato al DPR 151 del 2011 è il DM 07/08/2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 01/08/2015, n. 151.”.
Questo decreto verrà trattato e commentato interamente nell’articolo all’apposito link.
Ai fini del succitato decreto sono applicate le norme di cui al DPR 151 del 2011. Inoltre vengono disciplinate le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze e della documentazione da presentare:
- istanza di valutazione del progetto;
- SCIA;
- Asseverazione;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- nulla osta di fattibilità;
- verifiche in corso d’opera;
- voltura;
- modalità di presentazione delle istanze.
Nell’ Allegato I di cui al presente decreto infine, vengono definiti tutti i punti in cui le relazioni tecniche devono essere redatte:
A: Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
B: Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendio;
C: Modifiche di attività esistenti
Nell’Allegato II vengono definite le certificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA.
Nell’ Allegato II vengono definite tutte le 80 nuove attività antincendio.
DM 7 agosto 2012
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Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.