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Il DM 15 maggio 2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” in vigore dal 19 novembre 2020 che abroga il DM 1 febbraio 1986 ovvero la regola tecnica verticale tradizionale delle autorimesse. Si tratta in sostanza della nuova RTV V.6 regola tecnica verticale allegata al Codice di Prevenzione Incendi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020.

nuova RTV autorimesse

DM 15 maggio 2020 - Nuova RTV V.6 Autorimesse

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Art. 1 Modifiche all’allegato 1 del DM 3 agosto 2015

E’ approvato l’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 2 Modifiche all’art. 2-bis del DM 3 agosto 2015

La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell’elenco delle attività riportato al comma 1 dell’art. 2-bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e’ soppressa.

Art. 3 Norme finali 1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi: a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

2. Sono abrogati il DM 1 febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il DM 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.

4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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