Il DM 3 agosto 2015 Codice di Prevenzione Incendi rappresenta una svolta epocale nel mondo della progettazione antincendio e delle normative antincendio. Tale decreto infatti focalizza principalmente l’attenzione sulla analisi dei rischi ed in particolare sulla individuazione ad hoc delle misure antincendio utili a prevenirli o quantomeno ridurli al minimo. Il principale cambio di rotta è rappresentato dall’approccio e da nuove definizioni antincendio: in particolare viene privilegiato l’approccio prestazionale all’approccio prescrittivo adottato fino ad oggi con l’utilizzo delle regole tecniche verticali.
Il Codice di Prevenzione Incendi si basa sulla valutazione dei rischi specifica di ogni singolo compartimento presente nella attività e si compone di 10 sezioni differenziate in base alle diverse misure antincendio per comporre la strategia antincendio. Per ciascuna di queste misure antincendio, il professionista antincendio “accetta” le soluzioni conformi fornite dal Codice, oppure sulla base della valutazione dei rischi propone soluzioni alternative o presenta istanza di deroga proponendo ulteriori soluzioni tecniche. Le soluzioni alternative sono individuabili nella applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, norme internazionali o tramite l’ausilio della “ingegneria della sicurezza antincendio”.
L’obiettivo finale del normatore è quello, col tempo, di giungere ad un “Testo unico della prevenzione incendi” composto da una regola tecnica orizzontale di riferimento per le attività soggette ai controlli e non normate da specifica regola tecnica ed un insieme di regole tecniche verticali allegate al Codice in alternativa (ed eventuale futura sostituzione) alle attuali regole tecniche verticali vigenti.
Nell’articolo seguente, si introduce il Codice di Prevenzione Incendi nei suoi articoli ed aspetti principali e si delineano i principali aspetti relativi alla progettazione antincendio.
Art. 1 – Campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi
Prima di parlare del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi) è importante parlare di applicabilità: il codice non abroga i disposti normativi emanati in precedenza per le stesse attività soggette, ma tale strumento normativo può essere applicato in adozione volontaria ed alternativa. Ciò per consentire un graduale inserimento di una normativa antincendio che modifica non solo l’intero quadro normativo antincendio italiano, ma anche le logiche di progettazione antincendio conosciute fino ad oggi dai professionisti antincendio.
Negli articoli si parla infatti di “applicazione facoltativa ed alternativa ai decreti ministeriali vigenti“ per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il codice di Prevenzione Incendi si può applicare a:
- attività soggette di cui all’allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 70; 71; 75; 76;
- attività non soggette, quale buona norma generale di riferimento alla progettazione;
- costruzioni esistenti ed attività nuove.
Non è applicabile per le attività dotate di regola tecnica verticale, a meno che non siano state promulgate, aggiornate ed allegate alla sezione V del presente decreto.
La struttura del Codice di Prevenzione Incendi
Il Codice di Prevenzione Incendi, si compone di una prima parte costituita da 5 articoli ed un allegato.
L’allegato si divide in 4 sezioni principali:
- Sezione G – Generalità;
- Sezione S – Strategie antincendio;
- Sezione V – Regole Tecniche Verticali;
- Sezione M – Metodi.
Codice di prevenzione incendi-DM 3 agosto 2015
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Sezione G – Generalità del Codice di Prevenzione Incendi
La sezione G contiene i criteri e le definizioni generali antincendio fondamentali per la progettazione antincendio. Essendo la parte generale del Codice di Prevenzione Incendi, vengono in questa fase poste le basi della valutazione dei rischi presenti in ogni compartimento all’interno dell’attività sottoposta al progetto antincendio. In particolare, oltre le definizioni generali, sono definite le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi ed infine sono identificate e definite le diverse tipologie di profili di rischio di incendio presenti nei compartimenti e nella attività nel suo complesso.
Sezione S – Strategie antincendio
Dopo avere effettuato la valutazione dei rischi, ed avere assegnato per ogni compartimento e per l’attività nel suo complesso i relativi profili di rischio, si inizia la progettazione antincendio vera e propria.
Il progettista antincendio mitiga il rischio di incendio applicando un’adeguata struttura di strategie antincendio per ogni compartimento, composta da misure antincendio. Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, …) ed in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell’attività.
La corretta selezione dei livelli di prestazione delle misure antincendio conduce alla riduzione del rischio di incendio dell’attività ad una soglia considerata accettabile.
Per ogni misura antincendio, viene proposta una soluzione conforme a cui il progettista antincendio può attenersi. Diversamente, può proporre una soluzione alternativa (frutto di riferimenti normativi internazionali o test ad hoc che dimostrino il raggiungimento del medesimo grado di sicurezza antincendio) oppure propone soluzione in deroga (impiegando ad esempio l’ingegneria della sicurezza antincendio).
La strategia antincendio è la combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
Il Codice di Prevenzione Incendi, si suddivide in n. 10 sezioni che compongono l’intero quadro delle strategie antincendio, di seguito elencate:
- S.1 – Reazione al fuoco;
- S.2 – Resistenza al fuoco;
- S.3 – Compartimentazione;
- S.4 – Esodo;
- S.5 – Gestione della Sicurezza Antincendio;
- S.6 – Controllo dell’incendio;
- S.7 – Rivelazione ed allarme;
- S.8 – Controllo dei fumi e del calore;
- S.9 – Operatività antincendio;
- S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sezione V – Generalità del Codice di Prevenzione Incendi
Sono contenute tutte le regole tecniche verticali promulgate fino ad oggi:
- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.4 Uffici (DM 8 giugno 2016)
- V.5 Alberghi (DM 9 agosto 2016)
- V.6 Autorimesse (DM 21 febbraio 2017)
- V.7 Attività scolastiche (DM 7 agosto 2017)
- V.8 Centri commerciali (DM 23 novembre 2018)
Sezione M – Metodi
Sezione M.1 – Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
L’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio consente di definire soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi progettuali mediante analisi di tipo quantitativo.
Sezione M.2 – Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Gli scenari d’incendio rappresentano la descrizione dettagliata degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione a tre caratteristiche fondamentali:
- dell’incendio;
- dell’attività;
- degli occupanti.
La procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio, consiste nei seguenti passi:
- identificazione dei possibili scenari d’incendio che possono svilupparsi nell’attività, da cui dipende l’esito dell’intera valutazione secondo il metodo prestazionale;
- selezione degli scenari d’incendio di progetto tra tutti i possibili scenari d’incendio identificati;
- descrizione quantitativa degli scenari d’incendio di progetto selezionati.
Il ruolo del professionista antincendio
Il professionista antincendio deve approcciarsi alla progettazione antincendio, in maniera completamente diversa dall’ approccio prestazionale. Con le regole tecniche verticali “vecchio stile” il professionista antincendio doveva “solamente” rispettare tutti i punti richiesti dalla normativa antincendio ed in casi eccezionali ricorrere all’uso della deroga.
In questo contesto invece, risulta preponderante la formazione tecnica del professionista antincendio assume un ruolo determinante perchè ogni scelta progettuale si basa sulla valutazione dei rischi e quindi sul giudizio esperto.
Il Codice di Prevenzione Incendi propone un approccio semi-prestazionale. Può essere inteso come una grande linea guida tecnica alla progettazione antincendio. Per ogni compartimento viene effettuata una valutazione dei rischi; per ciascuna delle n. 10 sezioni S del Codice viene attribuito un livello di prestazione (a seconda della complessità dell’attività) che si traduce in soluzioni conformi proposte dal Codice o soluzioni alternative proposte dal professionista antincendio.
Se la scelta progettuale è inquadrabile ed accettabile tra quelle proposte tra le soluzioni conformi, il ragionamento è tendenzialmente uguale all’approccio prescrittivo; se il professionista antincendio ritiene che per la fattispecie è meglio optare per una soluzione (non) conforme, allora l’approccio risulta più prestazionale. Nel caso di soluzioni alternative, il professionista antincendio dovrà dimostrare il raggiungimento del medesimo livello di sicurezza previsto dal normatore con le soluzioni conformi. Si ha così una sorta di normativa ibrida, più elastica e con maggiore interazione tecnica da parte del professionista antincendio.
La logica del Codice di Prevenzione Incendi
L’obiettivo è quello di raggiungere determinati requisiti di sicurezza antincendio, tramite una strategia antincendio costituita da un insieme di soluzioni progettuali proposte dal normatore (soluzioni conformi con approccio prescrittivo) o eventualmente soluzioni ad hoc proposte dal professionista antincendio (soluzioni alternative con approccio semi/prestazionale).
Le principali procedure che il professionista antincendio deve seguire per la progettazione antincendio con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi sono:
- Verifica del campo di applicabilità della attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi;
- Definizione di tutte le attività presenti nel complesso e per ciascuna i compartimenti antincendio;
- Attribuzione dei profili di rischio per i singoli compartimenti antincendio e per l’attività;
- Studio delle misure antincendio e delle n. 10 sezioni che compongono la strategia antincendio;
- Attribuzione dei livelli di prestazione a seconda della valutazione del rischio afferenti ad ogni misura antincendio;
- Individuazione delle scelte progettuali: soluzione conforme/soluzione alternativa/soluzione in deroga;
- Studio ed applicazione della eventuale regola tecnica verticale allegata al codice di prevenzione incendi.
La corretta applicazione merita una doverosa nota di approfondimento. Per capire la logica del codice di prevenzione incendi è necessaria infatti a tal proposito una distinzione tra il decreto orizzontale il DM 3 agosto 2015 ed i suoi allegati, tra i quali le regole tecniche verticali. Si riportano le due definizioni antincendio principali:
- Regola tecnica orizzontale – DM 3 agosto 2015: regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività. Sostanzialmente si intende l’insieme di tutti i capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi.
- Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive a quelle previste nella regola tecnica orizzontale .
Il codice di prevenzione incendi quindi è la regola generale di riferimento, applicabile a tutte le attività (di cui all’articolo 1) non dotate di regola tecnica verticale. Ma in caso di attività con regola tecnica verticale allegata al codice? Le misure antincendio devono dapprima soddisfare le soluzioni conformi previste dalle specifiche regole tecniche verticali; solo in caso di mancanza di indicazioni specifiche, si fa ricorso alla regola tecnica orizzontale. Le regole tecniche verticali infatti sono dei decreti ministeriali allegati al codice e sono da intendere quasi come delle appendici ad hoc per le attività soggette. Ma nelle RTV non vengono determinate soluzioni conformi per tutte le 10 misure antincendio.
Ad esempio, la regola tecnica verticale V. 4 DM 8 giugno 2016 non da alcun riferimento specifico in merito all’esodo. Per la progettazione antincendio delle soluzioni conformi alla sezione S.4 – Esodo si dovrà quindi fare riferimento alla regola tecnica orizzontale, ovvero al codice di prevenzione incendi.
Definizioni antincendio del Codice di Prevenzione Incendi
Il Codice di Prevenzione Incendi, come già detto, nasce con l’obiettivo tra gli altri di uniformare il quadro normativo realizzando un linguaggio comune ed univoco. Sulla base di questa ratio, il primo capitolo del decreto è dedicato alle nuove definizioni antincendio che possono essere utilizzate esclusivamente se il progetto antincendio viene redatto sulla base delle indicazioni di questo decreto.
Il codice di Prevenzione Incendi infatti è in adozione volontaria rispetto alle regole tecniche verticali già in vigore. Ma una volta scelto un decreto ministeriale, occorre seguirlo per interno e non è consentito estrapolare prescrizioni o definizioni antincendio da altri decreti, o viceversa dal codice per applicarle in altri decreti.
L’unica cosa consentita dal codice di prevenzione incendi è quella di fare riferimento (in caso di adozione di soluzioni alternative) a normative e standard internazionali siano essi proposti all’interno del decreto (nelle varie misure antincendio) o suggeriti dal professionista antincendio.
All’interno della sezione G – generalità, il codice di prevenzione incendi suddivide le definizioni antincendio per paragrafi i diversi argomenti relativi ad aspetti antincendio, ad esempio la compartimentazione, l’esodo e così via…
Le nuove definizioni antincendio introdotte dal codice di prevenzione incendi sono tendenzialmente (come intuibile) più elastiche e flessibili rispetto alle “tradizionali” definizioni antincendio di cui ai decreti ministeriali attualmente in vigore ed in particolare al DM 30 novembre 1983.
Principali norme internazionali
Il codice di prevenzione incendi da la possibilità di individuare le soluzioni alternative tra le normative internazionali. Le indicazioni progettuali adeguate alla specifica valutazione di rischio possono infatti essere prese anche da standard europei o extra-europei nell’ottica di una sempre maggiore diffusione delle conoscenze tecniche in capo al professionista antincendio. Di seguito le norme internazionali antincendio principali, riportate nel codice:
- NFPA 101 “Life Safety Code”, National Fire Protection Association;
- BS 9999:2008 “Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings”,
- International Fire Code 2009, International Code Council.
Conclusioni
In conclusione, il Codice di Prevenzione Incendi è stato promulgato per rispondere al concetto di semplificazione ed in particolare:
- realizzare un Testo Unico della Prevenzione Incendi con una regola tecnica orizzontale di riferimento per le attività non normate e con regole tecniche verticali per le attività normate;
- standardizzazione delle definizioni con metodologie progettuali comuni a tutte le attività;
- snellimento e semplificazione del quadro normativo nazionale;
- apertura a soluzioni tecniche con riferimenti a normative internazionali;
- schematizzazione della progettazione antincendio con l’individuazione di una strategia antincendio
- scelte progettuali più flessibili;
- analisi ad hoc per compartimento a seconda della valutazione dei rischi e dei livelli di rischio.
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Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.