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Cosa è l’omologazione ministeriale?

Il certificato di omologazione ministeriale rappresenta l’atto ministeriale attraverso il quale il Ministero dell’Interno consente la riproduzione in serie del prototipo (omologazione prototipo) di un prodotto da costruzione testato in un Laboratorio Ministeriale. Il certificato di omologazione ha validità pari a 5 anni ed è estendibile con rinnovo quinquennale.

cosa è l'omologazione ministeriale

Ma, cosa è l’omologazione ministeriale?

Quali sono i documenti allegati alla omologazione ministeriale e da cosa è composta?

Certificato di omologazione:

Il certificato di omologazione è il documento emesso dal Ministero dell’Interno attraverso il quale si attesta l’omologazione del prototipo (campione utilizzato per effettuare appositi test in Laboratorio Ministeriale) della serie di prodotti con una determinata denominazione e se ne autorizza la riproduzione ai sensi del DM 26 giugno 1984 e DM 3 settembre 2001. La riproduzione deve essere totalmente fedele al prototipo testato, conforme alle caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica del prodotto e dai disegni. L’atto di omologazione è necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie del prodotto, dovranno essere riportati:

  • nome del produttore;
  • anno di produzione;
  • classe di reazione al fuoco;
  • codice di omologazione;
  • impiego;
  • tipologia di manutenzione.

Quali sono i documenti fondamentali per l’omologazione ministeriale?

Dichiarazione di conformità del prodotto:

Nella dichiarazione di conformità il produttore intestatario dell’atto di omologazione, dichiara che il prodotto che fornisce possiede le stesse caratteristiche del prototipo omologato e testato da laboratorio per omologazione.

Procedure per l’omologazione dei materiali:

  • Certificazione presso Laboratorio autorizzato dal M.I.;
  • Istanza di omologazione al M.I.;
  • Rilascio della omologazione;
  • Dichiarazione di conformità del produttore.

Copia della dichiarazione CE di conformità e relativa documentazione di accompagnamento:

La dichiarazione CE di conformità è il documento che il fabbricante deve obbligatoriamente emettere prima della immissione del prodotto sul mercato europeo e deve contenere le informazioni richieste dalla direttiva del prodotto e dalla eventuale norma armonizzata di riferimento.

Per ogni prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.


La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

L’attestazione di conformità è la fase procedurale secondo la quale il produttore deve sottoporre il prodotto in fase di prototipo per verificare il rispetto di determinati requisiti prestazionali e di sicurezza.

Ogni prodotto che viene realizzato od importato deve rispettare delle norme specifiche proprie, al fine di garantirne la sicurezza per l’utente finale. Il produttore e/o importatore deve assicurarsi che tali norme siano rispettate.

Qualunque sia il prodotto con marcatura CE, tutte le direttive specificano chiaramente che il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e dal fascicolo tecnico.

I prodotti che recano la marcatura CE sono quelli realizzati in conformità ad una Norma armonizzata EN che viene pubblicata in apposito elenco.

Nell’ elenco è riportata la data di inizio della applicazione della norma nei vari paesi che la recepiscono e la data di fine del “periodo di coesistenza” ovvero quella fase transitoria che consente di commercializzare un prodotto rispettando sia la normativa europea che quella nazionale.

Terminato il “periodo di coesistenza”, le norme nazionali vengono abrogate

Dal 01/07/2013 è entrato in vigore il nuovo CPR 305/2011 regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

La marcatura CE dovrebbe essere apposta a tutti i prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente al presente regolamento. Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, la marcatura CE non dovrebbe essere apposta.

Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori.

Per evitare di ripetere prove già effettuate, il fabbricante di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.

Certificato di prova per prodotti classificati ai sensi dell’Art. 10 del DM 26/06/1984:

Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dell’omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione, si seguono le stesse procedure di cui all’art. 8.1. sostituendo alla scheda tecnica una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale verrà (o è) installato. I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del C.S.E. o, su richiesta, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione è richiesta da quest’ultimo. Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione della partita di detto materiale.

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