Il modello dich prod dei VVF rientra nella modulistica di prevenzione incendi più nota e comune nel settore assieme al cert. REI. Tra le varie competenze del professionista antincendio, è prevista anche la redazione dei modelli ministeriali VVF. Evidentemente non si tratta di mera compilazione di un modello, ma del risultato finale (tangibile) della corretta direzione lavori antincendio che consiste in sopralluoghi in corso di realizzazione dell’opera e verifiche finali di corretta messa in opera. Inoltre risulta fondamentale la corretta raccolta della documentazione e degli allegati al modello dich. prod. VVF: dichiarazione CE di conformità, marcatura CE, rapporto di prova, rapporto di classificazione, dichiarazione di prestazione; dichiarazione di corretta posa. Relativamente alla modulistica vvf 2014 si ricorda il recente aggiornamento con i nuovi modelli ministeriali vvf del 2018 disponibili al seguente link.
Nel presente articolo si vuole fornire una guida alla corretta compilazione del modello dich. prod. VVF.
Guida alla corretta compilazione del modello dich. prod. VVF
Il modello dich. prod. VVF rappresenta il modello ministeriale attraverso il quale il professionista antincendio dichiara che i prodotti da costruzione messi in opera, rispondono alle prestazioni richieste dal punto di vista antincendio in relazione alla reazione e resistenza al fuoco. Tale modello viene firmato solamente a seguito di sopralluoghi atti a verificare la corretta messa in opera degli elementi separanti che devono rispondere a pre-determinate caratteristiche di reazione e/o resistenza al fuoco.
La Circolare n. 1681 del 11/02/2014 riporta le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco.
Download:
mod. PIN 2.3-2018 - Dich. Prod. (doc)
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mod. PIN 2.3-2018 - Dich. Prod. (pdf)
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Nella sezione download del sito, è possibile scaricare tutta la modulistica VVF aggiornata a giugno 2018.
Numero di Pratica VVF
Il numero di Pratica VVF rappresenta il codice univoco di identificazione della attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi all’interno dell’edificio in cui viene effettuato l’intervento di adeguamento antincendio. Il numero fa capo ad un solo titolare della attività (comprese le eventuali secondarie a servizio della principale).
In caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi afferenti a diversi responsabili ed inserite all’interno dello stesso complesso, si hanno diversi numeri di Pratica VVF. Attenzione quindi alla corretta identificazione delle diverse attività e del corretto numero di Pratica VVF.
Identificazione del professionista antincendio
In questa sezione devono essere inseriti i dati del professionista antincendio che firma il modello dich. prod. il quale “ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l’attività…avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati, avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi” dichiara che i prodotti impiegati rispondono alle prestazioni richieste.
Il professionista antincendio quindi, deve effettuare una vera e propria direzione lavori antincendio, sulla base delle proprie conoscenze tecniche e di quanto riportato nei rapporti di prova e classificazione emessi dai laboratori ministeriali a seguito di test antincendio.
Informazioni sul prodotto
Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova, rapporti di prova, rapporti di classificazioni ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco.
- Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984.
- Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.
- Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.
Per poter dichiarare infatti che i prodotti rispondono alle prestazioni richieste, questi devono essere installati riproducendo fedelmente le stesse condizioni di applicazione che hanno permesso di rilevare (nei test in laboratorio) la classe di reazione al fuoco o di determinare le loro caratteristiche di resistenza al fuoco.
Tabella dei prodotti impiegati
Nella seconda parte del modello dich. prod. si passa alla sezione descrittiva.
“Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.”
Il professionista antincendio deve riportare le indicazioni principali tali da individuare la tipologia di prodotto installato, il locale (se possibile) e una breve descrizione della modalità di installazione. Devono essere riportati gli estremi della omologazione o rapporto di prova e/o classificazione, dichiarazione di prestazione, benestare tecnico europeo…
Ecco un esempio di compilazione:
Elenco allegati al modello dich. prod. VVF
Al modello dich. prod. VVF deve essere accompagnato, oltre gli elaborati grafici di identificazione della messa in opera dei prodotti, almeno uno dei seguenti allegati:
Dichiarazione di conformità del prodotto (per prodotti omologati):
Nella dichiarazione di conformità il produttore intestatario dell’atto di omologazione, dichiara che il prodotto che fornisce possiede le stesse caratteristiche del prototipo omologato e testato.
Copia della dichiarazione CE di conformità e relativa documentazione di accompagnamento:
La dichiarazione CE di conformità è il documento che il fabbricante deve obbligatoriamente emettere prima della immissione del prodotto sul mercato europeo e deve contenere le informazioni richieste dalla direttiva del prodotto e dalla eventuale norma armonizzata di riferimento.
Certificato di prova per prodotti classificati ai sensi dell’Art. 10 del DM 26/06/1984:
Viene emesso dal Laboratorio Ministeriale in caso per ottenere la classificazione dei materiali ai fini diversi dell’omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione.
Per la fattispecie si seguono le stesse procedure di cui all’art. 8.1. del DM 26 giugno 1984 sostituendo alla scheda tecnica una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale verrà (o è) installato.
Rapporto di prova per prodotti non marcati CE:
Il rapporto di prova è il documento redatto dai laboratori ministeriali di prova, in cui viene valutato il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi sotto specifiche condizioni.
Rapporto di classificazione per prodotti non marcati CE:
Il rapporto di classificazione è il documento, redatto da laboratorio ministeriale di prova, che attesta la classe del prodotto o dell’elemento costruttivo che viene testato. Le condizioni di prova del test devono poi essere replicate in fase di messa in opera.
Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l’ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito.
Se il prodotto classificato, non rientra nelle indicazioni previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico.
Si entra quindi nel «campo di applicazione estesa del risultato di prova» è l’ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente punto, definito da specifiche norme di estensione.
Dichiarazione di corretta posa in opera
La dichiarazione di corretta posa è il documento con il quale il titolare/legale rappresentante della ditta installatrice di un prodotto da costruzione, dichiara che il materiale è stato posato secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite.
Dichiarazione di prestazione D.o.P. ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Tali allegati, consegnati al titolare dell’attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l’indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
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Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.