Condominio esistente: è obbligatoria la SCIA antincendio? DM 16 maggio 1987
Si parla di un condominio esistente ante DM 1987 n. 246 ricadente nella attività 77.1.A del DPR 151/2011. Un utente chiede: in questa fattispecie è obbligatoria la SCIA antincendio?
Di seguito la risposta:
Condominio esistente: è obbligatoria la SCIA antincendio?
Una doverosa premessa: tutte le attività esistenti o meno che rientrano nell’Allegato I del DPR 151 (ex DM 16/02/1982) devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del Comando Provinciale dei VVF, laddove per autorizzazione si intende o una SCIA antincendio o un “Certificato di Prevenzione Incendi” in corso di validità.
Nel caso in cui il condominio non fosse munito della suddetta documentazione sarà obbligo dell’ amministratore di condominio in qualità di responsabile dell’attività di svolgere le necessarie procedure ai fini della messa in regola dell’immobile anche dal punto di vista antincendio.

La norma di riferimento per edifici di civile abitazione è il DM 16/05/1987 n. 246 recentemente aggiornato in data 25/01/2019.
Le suddette norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
Articolo 1.1 Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.
Ciò si traduce nel fatto che il vostro edificio essendo esistente a prima della emanazione del DM del 1987 deve essere comunque adeguato pur trattandosi di interventi minori rispetto ad un nuovo edificio. Con l’emanazione dell’aggiornamento di cui al DM 25/01/2019 devono poi essere obbligatoriamente previste determinate misure di gestione della sicurezza in emergenza.
- nuovi o esistenti con modifiche del 50% devono essere adeguati;
- esistenti a prima del DM 1987 (punto 8)

In conclusione:
1) L’attività rientra negli elenchi DPR 151 o ex DM 06/02/1982? Sì
2) Quale è il DM di riferimento? DM 1987 n. 246
3) Quali adeguamenti devono essere garantiti per il mio edificio sulla base del DM 1987? Se ante DM 1987 il punto 8
4) Gli adeguamenti o l’edificio in essere, rispondono alle prescrizioni del DM punto 8? Sì
5) Presento la SCIA
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ulteriori informazioni su edifici di civile abitazione DM 1987 n. 246?
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individuare la/le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi?
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individuare le regole tecniche antincendio correlate alle singole attività?
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redigere un progetto antincendio con i criteri del Codice di prevenzione incendi?
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redigere un progetto con le regole tecniche tradizionali?

Titolare di NZStudioTecnico, autore di articoli per la rivista “Antincendio”, libri ed e-book sulla prevenzione incendi e collaboratore per numerosi studi prestigiosi di Milano nel campo della prevenzione incendi. Tutto questo supportato dalla passione per il mio lavoro, dal quotidiano aggiornamento professionale e dalla testardaggine sarda.