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La compartimentazione è la misura antincendio riportata nella sezione S.3 del DM 3 agosto 2015 Codice di Prevenzione Incendi. Un tema fondamentale è relativo al fatto che tra le ipotesi fondamentali di progettazione con il codice viene esplicitato che “in condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco“. Ciò significa che ogni compartimento viene analizzato e progettato singolarmente ed a ciascuno di essi vengono attribuiti specifici livelli di prestazione e di conseguenza soluzioni progettuali univoche.

L’articolo riporta le definizioni antincendio relative alla compartimentazione. Saranno poi pubblicati esempi applicativi sia per attività produttive che per tutte le attività dotate di regola tecnica verticale allegata al codice di prevenzione incendi.

La compartimentazione sulla base del codice di prevenzione incendi: definizioni antincendio

La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all’interno della stessa attività.

(*) Si riporta di seguito la definizione antincendio dell’aggiornamento al DM 30 novembre 1983 ovvero il DM 9 marzo 2007 per opportuno confronto:

Capacità di compartimentazione in caso d’incendio: Attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

Guida tecnica facciate del 15.04.2013

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Lettera Circolare del 31.03.2010

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Codice di prevenzione incendi-DM 3 agosto 2015

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Definizioni antincendio dalla sezione G – Generalità e dalla sezione S.3 Compartimentazione

  • Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
  • Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione che lo delimitano. E’ uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:
    a. superficie lorda minima libera espressa in mq non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
    b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto non inferiore a 3,50 m.
    2. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
    3. La superficie lorda minima libera dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
    4. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto.

(*) Stesse indicazioni del DM 30 novembre 1983

  • Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione.

(*) Stesse indicazioni del DM 30 novembre 1983

  • Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di innesco dell’incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso.
    1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:
    a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;
    b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura;
    c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2.

(*) Viene introdotta la resistenza al fuoco di tipo E-Sa ovvero tenuta ai fumi freddi. Viene poi introdotta la possibilità di inserire all’interno del filtro degli elementi combustibili.

  • Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell’attività costituente compartimento antincendio. Come ad esempio, una scala protetta, un vano protetto, un percorso di esodo protetto.
  • Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): capacità di un compartimento di limitare l’ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti. Come ad esempio la scala a prova di fumo, il percorso a prova di fumo,  il vano a prova di fumo.
  • Di tipo esterno (o esterno): porzione dell’attività esterna all’opera da costruzione, con caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio proveniente dall’opera da costruzione. Ad esempio una scala esterna o un percorso esterno.
  • Intercapedine antincendio: vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l’aerazione, la ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da spazio scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti all’opera da costruzione servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari resistenza al fuoco.

Livelli di prestazione

I livelli di prestazione determinati per la compartimentazione nel Codice di prevenzione incendi, sono 3 identificabili nei seguenti numeri romani:

  • I Nessun requisito
  • II II È contrastata per un periodo congruo con la durata dell’incendio:
    • la propagazione dell’incendio verso altre attività;
    • la propagazione dell’incendio all’interno della stessa attività.
  • III È contrastata per un periodo congruo con la durata dell’incendio:
    • la propagazione dell’incendio verso altre attività;
    • la propagazione dell’incendio e dei fumi freddi all’interno della stessa attività.dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione  degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione

Criteri di attribuzione

Nella tabella S.3-2 sono riportati i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei livelli di prestazione per la compartimentazione antincendio.

(*) Il livello di prestazione sarà individuato sulla base del profilo di rischio Rvita, sulla base della densità di affollamento, della complessità della geometria della struttura, del carico di incendio specifico, dei materiali combustibili presenti ed anche in base alle lavorazioni pericolose o meno che si effettuano. Sulla base quindi di questa valutazione del rischio si individua il livello di prestazione.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Al fine di limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
a. inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come definito nel paragrafo S.3.5 del codice di prevenzione incendi ovvero:

  • spazio scoperto;
  • filtro;
  • filtro a prova di fumo;
  • compartimento a prova di fumo;
  • facciate protette

e poi come descritto nel paragrafo S.3.6, ovvero:

  • 1. Devono essere inseriti in compartimenti distinti:
    a. ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano;
    b. aree dell’attività con diverso profilo di rischio;
    c. altre attività (es. afferenti ad altro responsabile dell’attività, di diversa tipologia) ospitate nella medesima opera da costruzione.
  • 2. La superficie lorda dei compartimenti non deve superare i valori massimi previsti in tabella S.3-4.

A seconda del profilo di rischio Rvita e della altezza antincendio si definisce la massima superficie lorda del singolo compartimento.

Compartimentazione multipiano

Per attività con altezza antincendio compresa tra -5,00 m e +12,00 m è possibile, nei limiti della tabella di cui sopra, realizzare la compartimentazione multipiano.

Ad ogni modo, in relazione alle caratteristiche geometriche della attività, occorre rispettare quanto riportato nella Tabella S.3-5: Compartimentazione multipiano:

Quota di tutti i piani fuoriterra ≤ 12 m: Tutti i piani fuori terra possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dalla porzione interrata dell’attività

Quota di tutti i piani interrati > -5 m: Tutti i piani interrati possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dalla porzione fuori terra dell’attività

Quota di tutti i piani ≤ 12 m e > -5 m: Tutti i piani interrati e fuori terra possono essere inseriti in un compartimento unico.
Nel compartimento multipiano: rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione III.

Qualsiasi quota: Tutti i piani tra quota ≤ 12 m e > – 5 m possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dal resto dell’attività.
Nel compartimento multipiano:
• rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione III;
• controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV;
• tutte le vie d’esodo verticali protette.
per attività con carico di incendio specifico qf inferiore a 600 MJ/m2, è ammesso per la strategia controllo dell’incendio il livello di prestazione III

Le caratteristiche del compartimento antincendio sono definite nel paragrafo S.3.7, ovvero sulla base di:

  • determinazione della classe di resistenza al fuoco;
  • selezione delle prestazioni degli elementi;
  • continuità della compartimentazione

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Si applicano le soluzioni conformi per il livello di prestazione II impiegando elementi a tenuta di fumo (Sa) per la chiusura dei vani di comunicazione fra compartimenti.

Soluzioni alternative

1. Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione. Nota: Le soluzioni alternative possono essere ricercate nell’impiego dei SEFC (Capitolo S.8).
2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6 – Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio, ovvero:

  • Applicazione di norme o documenti tecnici: Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.
  • Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo: impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica e la cui idoneità all’impiego venga attestata dal progettista,
  • Ingegneria della sicurezza antincendio.

Novità introdotte dal codice di prevenzione incendi sulla compartimentazione antincendio

Facciate: Viene integrata la linea guida sulla corretta progettazione delle “Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento”

L’adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l’esterno (es. facciate continue, facciate ventilate, coperture, …) non deve costituire pregiudizio per l’efficacia della compartimentazione di piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all’interno dell’edificio.
Nota: Utili riferimenti sono costituiti dalle Circolari DCPREV n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPREV 5043 del 15 aprile 2013 recanti “GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.

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