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Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali – Esodo nel codice di prevenzione incendi

Di seguito il calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali come previsto dal paragrafo S.4.8.8 del DM 18/10/2019 aggiornamento dell’allegato I del codice di prevenzione incendi DM 03/08/2015.

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Sarà effettuato:

Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali

In funzione della modalità d’esodo adottata, la larghezza minima Lv della via d’esodo verticale (es. scala, …), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano,  è  calcolata come  specificato nei  paragrafi S.4.8.8.1 o S.4.8.8.2 che seguono.

La larghezza LV  può essere suddivisa tra più percorsi Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella S.4-32, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Calcolo in caso di esodo simultaneo

Se nell’attività si applica la modalità d’esodo simultaneo, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani serviti.

La larghezza LV è calcolata come segue:

Lv = Lu · nv

con:

LV larghezza minima della via d’esodo verticale [mm]

LU larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale [mm/persona]

nV numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti, nelle condizioni d’esodo più gravose.

Calcolo in caso di esodo per fasi

Se nell’attività si applica la modalità d’esodo per fasi, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione degli occupanti dei piani serviti durante ciascuna fase.

La larghezza LV è calcolata come segue:

Lv = Lu · nv

con:

LV larghezza minima della via d’esodo verticale [mm]

LU larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento ed imponendo pari a 2 il numero totale dei piani serviti dalla via di esodo verticale [mm/persona]

nV numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da due piani serviti, considerando i due piani, anche non consecutivi, aventi maggiore affollamento, nelle condizioni d’esodo più gravose.

 larghezze unitarie vie di esodo verticali esodo codice di prevenzione incendi

Per la dimensione dei gradini e per la dimensione della rampa eventuale siano rispettate le indicazioni di cui alla Tabella S.4-30 e della Tabella S.4-31 di cui seguito.

incremento larghezza unitaria in relazione ai gradini esodo codice di prevenzione incendi

incremento larghezza unitaria delle rampe di esodo in relazione alla pendenza esodo codice di prevenzione incendi

Per evitare il sovraffollamento in fase di esodo verticale siano rispettati i requisiti previsti dalla Tabella S.4-32 in considerazione della larghezza minima delle vie di esodo verticali in relazione agli affollamenti per ambito servito.

 larghezze minime per vie di esodo verticali con affollamento esodo codice di prevenzione incendi

Esempio di calcolo delle vie di esodo verticali – esodo simultaneo

Ad esempio, ipotizzando:

  • profilo di rischio Rvita pari a A2;
  • numero di piani serviti dalle scale pari a 5;
  • affollamento pari a 800 persone

larghezze unitarie vie di esodo verticali esodo simultaneo codice di prevenzione incendi

la larghezza minima per vie di esodo verticali deve essere pari ad almeno

Lv = Lu · nv = 3,00 x 800 = 2.400 mm

per far evacuare contemporaneamente (esodo simultaneo) 800 persone sono necessarie almeno due scale aventi larghezza complessiva pari a 2.400 mm e quindi due scale da 1.200 mm ciascuna.

Oppure, note le dimensioni complessive delle scale è possibile massimizzare l’edificio al fine di individuare l’affollamento massimo ragionando inversamente rispetto a quanto sopra.

Ad esempio, ipotizzando un profilo di rischio A2 la larghezza unitaria Lu = 3,80 [mm/persona] ed avendo a disposizione 3 scale da 1.200 mm ciascuna (3.600 mm complessivi) è possibile individuare il massimo affollamento di piano.

Lv = Lu · nv = 3.600 mm = 3,00 [mm/persona] x nV 

nV= LV/Lu = 3.600 / 3,00 =  1.200 persone

1.200 persone è il massimo affollamento ammissibile nell’edificio considerando un profilo di rischio Rvita pari a A2, 3 scale da 1.200 mm ciascuna servite da 5 piani.

Esempio di calcolo delle vie di esodo verticali – esodo per fasi

Ad esempio, ipotizzando:

  • profilo di rischio Rvita pari a A2;
  • affollamento per i due piani con maggior affollamento pari a 400 persone

larghezze unitarie vie di esodo verticali esodo per fasi codice di prevenzione incendi

la larghezza minima per vie di esodo verticali deve essere pari ad almeno

Lv = Lu · nv = 4,00 x 400= 1.600 mm

per far evacuare 400 persone ogni due piani (esodo per fasi) sono necessarie almeno due scale aventi larghezza complessiva pari ad almeno 900 mm ciascuna e quindi 1.800 mm, considerando anche la Tabella S.4-32 di cui sopra.

Incremento larghezza unitaria per dimensione gradini

Ipotizzando poi che i gradini abbiano ad esempio alzata e pedata rispettivamente pari a 17 cm (alzata) e 26 cm (pedata) la larghezza unitaria LU deve essere incrementata del 10%.

 incremento larghezza unitaria in relazione ai gradini esodo

e quindi riprendendo gli esempi di cui sopra si riassumo in:

Lv = Lu · nv = 3,30 x 800 = 2.640 mm

per far evacuare contemporaneamente (esodo simultaneo) 800 persone sono necessarie almeno due scale aventi larghezza complessiva pari a 2.800 mm e quindi due scale da 1.400 mm ciascuna, oppure tre scale da 1.000 mm ciascuna (si veda Tabella S.4-28).

Lv = Lu · nv = 4,40 x 400= 1.760 mm

per far evacuare 400persone ogni due piani (esodo per fasi) sono necessarie almeno due scale aventi larghezza complessiva pari ad almeno 900 mm ciascuna e quindi 1.800 mm, considerando anche la Tabella S.4-32 di cui sopra.

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